Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI NAPOLI udita la reiazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 7 marzo 2023, che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre 12 luglio 2022 – 12 gennaio 2023.
In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché il comportamento tenuto dal condannato – ed in particolare quanto accaduto il 12 ottobre 2022, quando il condannato ostacolò l’attività di polizia che si stava svolgendo nei suoi confronti, chiudendo la inferriata di protezione della porta di casa per impedire ai
Carabinieri di entrare, e fu comunque trovato in possesso all’interno dell’abitazione di sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione e di consistente denaro contante – dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all’opera di rieducazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce che il condannato era legittimato a trovarsi presso l’abitazione in questione, perché aveva effettuato un cambio di domicilio previamente comunicato, che la signora trovata con lui era la madre, e non la compagna, che il denaro rinvenuto in contanti derivava dalla pensione della madre e dall’attività lavorativa dello stesso condannato, che la contestazione per la detenzione dello stupefacente rinvenuto in occasione del controllo era stata archiviata dall’autorità giudiziaria competente, talchè, cadute le accuse, il Tribunale non poteva ricostruire il fatto in modo diverso da come effettuato dall’autorità giudiziaria competente per il merito.
Con requisitoria scritta, il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Il ricorso deduce che la contestazione per la detenzione dello stupefacente rinvenuto in occasione del controllo era stata archiviata dall’autorità giudiziaria competente, ma l’argomento è infondato, perché il Tribunale di sorveglianza non ha motivato il rigetto del reclamo per la rilevanza penale del fatto, che è un giudizio che esula dalle sue attribuzioni, ma perché il comportamento complessivo tenuto dal condannato il giorno dei fatti (la detenzione di residui di stupefacente, di un bilancino, di consistente denaro contante, in uno con la opposizione ai Carabinieri cui ha cercato di impedire il controllo) è un indice molto evidente della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
Il ricorso non attacca questa parte della motivazione, ma si limita ad introdurre argomenti che sono inidonei a disarticolare la motivazione (il riferimento alla legittimità del cambio di indirizzo; la circostanza che la casa fosse della madre, e non della compagna, la circostanza che il denaro rinvenuto potesse in astratto anche avere provenienza lecita, perché esistevano dei redditi leciti documentati della madre del ricorrente e dello stesso ricorrente), perché non prendono posizione sulla condotta oppositiva del condannato e sul dato oggettivo della riscontrata detenzione da parte sua di sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione.
L’ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione della norma attributiva del potere esercitato nel caso in esame, che è l’art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che “al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”. Da essa si ricava che la liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la “partecipazione all’opera di rieducazione”) che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti (“ha dato prova”).
La valutazione del comportamento tenuto dal condannato nel giudizio complessivo circa la partecipazione dello stesso all’opera di rieducazione è questione di merito, ma nel caso in esame non è illogico che un comportamento quale quello descritto nell’ordinanza sia stato considerato un indice molto forte della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente