Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso introduca un argomento manifestamente infondato, atteso che:
in base alla norma dell’art. 54, comma 1, ord. pen. la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la “partecipazione all’opera di rieducazione”) che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti (“ha dato prova”);
nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata come conseguenza della mancata partecipazione all’opera di rieducazione desunta da un comportamento di rilievo disciplinare tenuto dal ricorrente (la violazione di una regola di condotta sul numero di doc giornaliere cui può accedere il detenuto) in uno con la condotta fraudolenta attraverso cui detenuto ha ottenuto di effettuare la seconda doccia;
il ricorso deduce che è stata attribuita una importanza sproporzionata ad un comportamento occasionale, ma la valutazione di tale comportamento nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è questione di merito, non suscettibile di sindacato di legittimità sotto il profilo della motivazione manifestamente ill atteso che si tratta comunque di un comportamento indice della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, difficilmente superabile, sul piano della valutazione del corretta applicazione della discrezionalità da parte del giudice del merito, da altri element segno contrario, come il corretto comportamento intramurario da parte del condannato nel residuo periodo del semestre, che resta una condotta obbligata, e che non indica necessariamente una convinta adesione del condannato al progetto di risocializzazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.