Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27237 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1441/2025 CC – 23/04/2025
R.G.N. 8036/2025
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 31/1/2025
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
1.Con ordinanza resa in data 31.1.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata in relazione a cinque semestri, dall’8.9.2019 al 7.3.2020, dall’8.3.2020 al 7.9.2020, dall’8.9.2020 al 7.3.2021, dall’8.3.2021 al 7.9.2021 e dall’8.9.2021 al 7.3.2022.
Nel provvedimento si osserva che il detenuto abbia riportato in tutti i semestri di interesse diversi rilievi disciplinari, che vengono descritti dettagliatamente per farne discendere che contrastino con il regolamento penitenziario e con il regime speciale ex art. 41bis ord. pen. cui Ł attualmente sottoposto COGNOME
Per quanto concerne, piø in particolare, i numerosi scambi di beni tra detenuti, il Tribunale di Sorveglianza precisa che i vari passaggi imputabili al ricorrente non erano da considerarsi legittimi, sia perchØ effettuati senza il rispetto delle forme e dei tempi previsti dal regolamento interno (la richiesta deve essere effettuata la mattina), sia perchØ non consentivano agli agenti di polizia penitenziaria di rendersi conto del contenuto della scatola scambiata; peraltro, tali passaggi, talvolta, erano stati accompagnati da frasi arroganti nei confronti degli operatori penitenziari.
L’ordinanza, infine, considera sintomatici dell’omessa partecipazione all’opera di rieducazione del condannato anche la condotta tenuta durante il periodo emergenziale da Covid-19, nel quale il detenuto non indossava la mascherina e si rivolgeva in modo offensivo agli agenti che lo invitavano ad indossarla, nonchØ la condotta di protesta posta in essere il 9.12.2020.
2 Avverso la predetta ordinanza, ha presentato ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 ord. pen.
Lamenta che il Tribunale di Sorveglianza non abbia espresso le ragioni per le quali i rilievi disciplinari rappresenterebbero un indice della mancata adesione al processo di rieducazione, trattandosi peraltro di comportamenti di modesta importanza. Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo scambio di beni tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, non può essere posto a fondamento del diniego di concessione del beneficio.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 54 e 69, comma 6, Ord. pen. in relazione all’art. 77 Ord. pen.
Evidenzia, in particolare, che il saluto, in realtà, Ł un comportamento consentito perchØ di per sØ neutro e che, peraltro, lo stesso Tribunale di Sorveglianza aveva annullato una precedente sanzione disciplinare inflitta a Palomba nel 2020, affermando che il mero saluto Ł privo di connotazione di violazione del dovere di comunicazione imposto dall’art. 41-bis Ord. pen.
3 Con requisitoria scritta trasmessa il 3.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha avuto cura di vagliare i diversi episodi, inserendoli nel contesto di un complessivo contegno carcerario alieno da sintomi di fattiva, autentica adesione agli interventi risocializzanti, e pertanto Ł pervenuto ad una valutazione globale negativa, influenzata anche dalla reiterazione delle violazioni, espressive, nel loro complesso, di sostanziale rifiuto del tentativo di rieducazione, con motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo si duole della erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen., per non avere l’ordinanza impugnata indicato le ragioni per cui gli addebiti disciplinari costituissero indice di insufficiente partecipazione del detenuto all’azione rieducativa.
Al riguardo, deve osservarsi che il Tribunale di Sorveglianza, sia pure affermandolo in premessa prima di procedere ad una minuziosa descrizione dei fatti sanzionati in sede disciplinare, argomenta che la sistematicità delle condotte, reiterate malgrado i pregressi ammonimenti, e la loro non lieve entità evidenzino la pervicacia del detenuto e, dunque, la sua mancata partecipazione all’opera di rieducazione.
In questo modo, i giudici hanno del tutto ragionevolmente inteso fare riferimento al fatto che la reiterazione nel tempo dei comportamenti di rilievo sotto il profilo disciplinare Ł indicativa della mancata proficua partecipazione al trattamento e che le sistematiche violazioni appaiono quali manifestazioni di radicale refrattarietà ovvero di sostanziale opposizione all’opera di rieducazione.
Di contro, nessun elemento di carattere positivo Ł emerso in ordine alle condotte tenute dal ricorrente nel periodo in esame, nØ Ł stato espressamente rappresentato nel ricorso, che si limita ad una doglianza generica di mancata comparazione degli elementi negativi con quelli positivi, senza tuttavia indicarli.
Sotto questo profilo, non può non considerarsi che la partecipazione all’opera di rieducazione che giustifica la concessione della liberazione anticipata esige un’adesione attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e che non può ridursi alla mera buona condotta del detenuto, la quale Ł certamente condizione necessaria ma non da sola sufficiente.
Per il resto, il primo motivo di ricorso si concentra piø approfonditamente sulla valutazione delle singole condotte sanzionate in via disciplinare, e, in particolare, sugli
episodi di scambio di oggetti.
A questo proposito, Ł vero, come si evidenzia, che, in tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41bis ord. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 97 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), del medesimo art. 41bis , non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l’accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, ma salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria ovvero che non risultino comportamenti che siano sintomatici di un’elusione del divieto sorretta da scaltrezza e da malizia (Sez. 1, n. 35601 del 24/3/2021, COGNOME, Rv. 281899 – 01; Sez. 5, n. 23111 del 15/6/2020, COGNOME, Rv. 279402 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto che gli scambi di oggetti erano posti in essere in palese violazione del regolamento penitenziario, e nonostante i continui ammonimenti del personale della polizia penitenziaria: in particolare, il detenuto non rispettava le modalità espressamente previste dal regolamento interno della casa di reclusione (che prescriveva una regolare richiesta con forme e tempi prestabiliti) e utilizzava nello scambio insidiose modalità tali da non consentire agli agenti di monitorare il passaggio.
L’ordinanza, pertanto, motiva adeguatamente, nello specifico, circa la rilevanza degli scambi di oggetti con altri detenuti nella valutazione da compiersi in ordine alla concessione del beneficio della liberazione anticipata e, piø in generale rispetto a tutte le infrazioni disciplinari riscontrate nel periodo in esame, circa il loro valore sintomatico di complessiva e persistente riluttanza all’opera di rieducazione.
Il motivo, pertanto, Ł infondato e deve essere disatteso.
Il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile, perchØ non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente, infatti, contesta che il Tribunale di Sorveglianza abbia contraddittoriamente posto a base della decisione di rigetto anche una condotta di saluto di un altro detenuto da parte di Palomba, laddove invece i giudici hanno espressamente escluso dalla propria valutazione sfavorevole al detenuto i fatti di semplice saluto.
Di qui, la manifesta infondatezza del motivo, in quanto muove all’ordinanza una critica espressamente contrastata dallo stesso tenore del provvedimento impugnato, al quale il ricorso attribuisce invece un contenuto diverso da quello reale.
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME