Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il 3/12/1972
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo, proposto nell’interesse d el collaboratore di giustizia NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma che ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata, in riferimento ai semestri 6 novembre 2016 – 6 maggio 2023.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 24 Cost. e 54 Ord. pen., vizio di motivazione e violazione del principio di valutazione frazionata dei semestri.
La difesa evidenzia che la richiesta di liberazione anticipata fa riferimento ad un periodo, trascorso agli arresti domiciliari in località protetta e che l’istanza
originaria è stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza facendo riferimento al contenuto delle note istruttorie inviate dal Servizio centrale di protezione.
Da queste, secondo il provvedimento, emerge che, nel periodo di presofferto oggetto di richiesta di liberazione anticipata, il condannato ha mantenuto comportamenti che dimostrano mancanza di adesione all’opera rieducativa, per violazione delle prescrizioni e per la messa in atto di comportamenti oppositivi, ostativi e talvolta irriguardosi, condotte reputate indicative dell’assenza di partecipazione all’opera rieducativa. Tanto, segnalando che l’eventuale assenza di criticità per i singoli semestri era soltanto apparente ma non connessa ad un effettivo cambio di atteggiamento del condannato.
Con il reclamo, la difesa osservava che i procedimenti penali, richiamati nel provvedimento di rigetto, dovevano essere esaminati nel loro contenuto, da parte del Tribunale mentre questo, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha respinto il reclamo.
Il provvedimento impugnato dà conto dell’allontanamento arbitrario di COGNOME, insieme alla scorta, dalla struttura ricettiva prenotata per esigenze processuali, senza comunicazione, per recarsi in una differente struttura alberghiera, così mostrando insofferenza rispetto alle scelte operate dal Servizio di protezione.
Si riportano (v. p. 4 e ss.) le motivazioni del Tribunale e si rimarca che COGNOME ha offerto un’ampia collaborazione da molti anni, che ha reso dichiarazioni a base del processo denominato RAGIONE_SOCIALE che hanno contribuito a scardinare la ‘ndrangheta di Vibo Valentia. I processi per evasione e calunnia sono tutt’ora pendenti e quello per evasione riguarda la violazione delle prescrizioni relative alla concessa autorizzazione ad allontanarsi per ragioni di lavoro. Si violerebbe, quindi, dando risalto a queste condotte, la presunzione di innocenza che opera in ogni sede.
Quanto ai comportamenti disadattivi, ostativi e irriguardosi nei confronti del personale del Servizio Centrale di protezione, si osserva che il Tribunale non avrebbe reso motivazione esauriente perché non ha esaminato le condotte, l’incidenza di queste sul percorso trattamentale, la ragione per la quale queste condotte rappresenterebbero la simulata adesione al trattamento.
La motivazione, sulle condotte successive, dal 6 maggio 2022 al 6 maggio 2023, valorizza una comunicazione del giugno 2023 che, secondo la difesa, non attesterebbe alcuna violazione comportamentale. Anzi, la motivazione finisce per utilizzare comunicazioni successive al periodo in scrutinio applicate retroattivamente rispetto al giudizio demandato in sede di reclamo all’organo collegiale.
Infine, non risulta applicato il principio di valutazione frazionata dei semestri. Le condotte esaminate non sono di tale gravità da poter operare negativamente anche in epoche precedenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall’art. 54 Ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
In particolare, in materia si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell’esecuzione della prima parte della pena e dell’evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell’impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, si afferma che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari.
1.2. La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti storicamente accertati, dimostrativi dell’insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a
prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, Terribile, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196234).
Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell’attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo in esame. Tanto, non potendo qualsiasi infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 22935 del 4/05/2017, Cannizzo, non mass.).
1.3. Nel caso al vaglio, il Tribunale motiva il rigetto del reclamo valutando la condotta del collaboratore, valorizzando la denuncia per calunnia nel 2019, nonché le condotte contestate come evasione, nel 2020 e nel 2021.
Si segnalano, inoltre, comportamenti sistematicamente arroganti, oppositivi e violativi delle prescrizioni, mantenuti dal detenuto con gli agenti della scorta (incontri non autorizzati con la moglie, cambiamenti dell’albergo indicato dal Servizio Centrale).
Al riguardo, il ricorso reitera doglianze che contestano la gravità delle infrazioni, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto, già illustrati compiutamente dai giudici di sorveglianza con considerazioni immuni da illogicità manifesta.
Inoltre, il Tribunale rende motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311).
Sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale valorizza la concreta ricaduta nelle descritte condotte disciplinari, considerate espressione, nel complesso, della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, sulla base di un giudizio relativo a plurime condotte dipanatesi nel corso dei semestri in esame.
Infine, sulla dedotta lesione del principio di presunzione di innocenza, si osserva che è noto che, nel procedimento di sorveglianza, possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498 – 01). Incidenza, nella specie, adeguatamente vagliata da entrambi i provvedimenti di merito (v. p. 2 dell’ordinanza impugnata).
Segue il rigetto del ricorso del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 24 aprile 2025