Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33251 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha, a sua volta, dichiarato l’inammissibilità della domanda di liberazione anticipata in relazione ai due semestri decorsi dal 25 dicembre 2017 al 25 dicembre 2018.
A tal fine, ha, tra l’altro, osservato:
che la richiesta avanzata da COGNOME è stata già valutata e disattesa, con provvedimento irrevocabile, in ragione della commissione, da parte del condannato ed in quel lasso temporale, di alcuni illeciti disciplinari, che gli sono valsi, a seconda dei casi, le sanzioni dell’esclusione dalle attività in comune, dell’ammonizione o del richiamo;
che la più recente istanza del condannato scaturisce dal sopravvenuto annullamento del provvedimento relativo alla condotta di maggiore gravità che, tuttavia, non autorizza una valutazione opposta rispetto a quella originaria;
che, a tal fine, occorre avere riguardo all’attitudine, precedentemente sancita dalla giurisdizione di sorveglianza, di quelle residue – consistite nel reimpiego di un francobollo in precedenza già utilizzato, nella comunicazione, a gesti, con detenuto come lui sottoposto a regime detentivo differenziato ma appartenente ad un distinto gruppo di socialità, nonché nel tenere atteggiamenti offensivi nei confronti di un operatore di polizia penitenziaria e «connotate da un mancato rispetto delle regole, per altro ben note all’istante, da tempo detenuto, anche per la reiterazione a breve distanza di tempo» – ad attestare, con riferimento ad entrambi i semestri, la sua mancata reale partecipazione al trattamento.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di disporre la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza – al fine di provocare una sua nuova delibazione in ordine all’incidenza COGNOME questione controversa dell’annullamento della sanzione relativa alla più grave tra le trasgressioni in prima battuta valorizzate dal giudice monocratico – e di averlo, in tal modo, privato di un grado di giudizio sul merito della sua richiesta.
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza, nel procedere alla rinnovata valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della liberazione anticipata, ha illegittimamente
trascurato gli elementi positivi che si traggono dalla relazione comportamentale redatta dall’educatrice penitenziaria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
COGNOME assume, con il primo motivo, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto restituire gli atti al Magistrato di sorveglianza in vista di un ulteriore scrutinio in merito al riconoscimento della liberazione anticipata, compiuto sul postulato dell’irrilevanza della condotta con riferimento alla quale gli è stata irrogata la più severa sanzione disciplinare, successivamente annullata e della quale, nondimeno, il primo giudice aveva tenuto conto in ragione delle motivazioni, meramente formali, sottese all’annullamento.
La doglianza appare priva di pregio, perché intesa al rispetto dell’accesso, da parte del condannato, al doppio grado di merito, facoltà che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo vulnerata, posto che il Tribunale di sorveglianza !ungi dal ravvisare una violazione, nella fase svoltasi innanzi al Magistrato di sorveglianza, delle prerogative difensive, tale da integrare una nullità emendabile solo con la regressione del procedimento – ha rivalutato, nel merito, la richiesta di COGNOME COGNOME scorta delle considerazioni svolte nell’atto introduttivo, di quelle articolate dal Magistrato di sorveglianza e delle obiezioni sollevate dall’interessato, ovvero in perfetto ossequio allo schema tipico del reclamo ed all’effetto devolutivo che lo connota.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale di sorveglianza, nell’occasione, ha agito in dichiarata adesione al canone ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 279056 – 01; Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 259604 – 01).
Ha, in particolare, ritenuto che il fatto nuovo allegato dal condannato costituito dal sopravvenuto annullamento della sanzione disciplinare più grave,
tra quelle inflittegli per comportamenti tenuti nei semestri in valutazione – non giustifichi il riconoscimento della liberazione anticipata, precluso dalle residue condotte trasgressive già valorizzate nel procedimento conclusosi con il definitivo rigetto della richiesta.
In proposito, va ricordato che l’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Per quanto concerne, specificamente, la rilevanza, ai fini considerati, di comportamenti posti in essere in costanza di restrizione carceraria ed oggetto di addebito disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se, da un canto, è vero che «In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento
positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, COGNOME, Rv. 250311 – 01), non è meno vero, per converso, che il tribunale di sorveglianza può tenere conto, nella valutazione dell’istanza di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche se non seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione «in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293 – 01; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243541 – 01).
Ulteriore approdo dell’elaborazione in materia di liberazione anticipata è costituito dall’assunto per cui ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi COGNOME valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici testé enunciati, valorizzando tre episodi che ha ritenuto dimostrativi di mancata adesione ad un progetto di socializzazione consapevole e che hanno visto COGNOME, via via, reimpiegare un francobollo in precedenza già utilizzato, comunicare, a gesti, con altro detenuto, come lui sottoposto a regime detentivo differenziato ma appartenente ad un distinto gruppo di socialità, tenere atteggiamenti offensivi nei confronti di un operatore di polizia penitenziaria.
I giudici di sorveglianza hanno, quindi, ritenuto che la dimostrata propensione di COGNOME a 1 04etto delle regole da seguire in costanza di detezione e la reiterazione, in un circoscritto arco temporale, degli illeciti valg ad attestare, con riferimento ad entrambi i semestri, la sua mancata adesione al trattamento.
Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, che è accompagnata dal rilievo
dell’omessa considerazione, doverosa ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dell’«impegno dimostrato dal trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento».
Detto impegno sarebbe, nella fattispecie, comprovato dalla relazione in atti, attestante che egli ha mantenuto un corretto rapporto con gli operatori, manifestato interesse per il conseguimento del diploma alberghiero e lavorato come sostituto porta vitto; circostanze di fatto, queste ultime, delle quali, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza non ha, del tutto legittimamente, tenuto conto, perché non comprese nell’atto di reclamo – contenente solo la generica evocazione dei criteri fissati all’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 – e, comunque, non idonee ad incrinare la complessiva legittimità dell’ordinanza impugnata.
Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell’apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare, limitatamente ai semestri nei quali sono temporalmente collocate, il rigetto della domanda di liberazione anticipata, oltre che della condotta di formale rispetto delle regole connesse alla condizione detentiva che, alla luce di tutte le evidenze disponibili, non vale, nondimeno, a dimostrare la condivisione, da parte dell’odierno ricorrente, dei valori che ne ispirano la funzione.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/04/2024.