Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36892 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SCHIAVO NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s GLYPH ite le conclusioni del PG 6-(…5q)>0 .. juuk . GLYPH c,’L ut. ( s i leit-f GLYPH (4: 1/”..(2… , “iì GLYPH ot c yt
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto – in parte – il reclamo in tema di liberazione anticip introdotto da COGNOME NOME. In particolare risulta confermato il diniego espresso dal MdS per due semestri (dal 17 novembre 2021 al 17 novembre 2022).
1.1 GLYPH In motivazione si evidenzia che le condotte tenute – nel periodo indicato – dal COGNOME durante la sottoposizione alla semilibertà (beneficio poi revocato) si erano caratterizzate negativamente (con più episodi di aggressività verbale) sino al tentativo di introdurre istituto unD smartphone non autorizzato. Sul punto si valuta l’intervenuta archiviazione in sede penale ma si ritiene, in ogni caso che la condotta sia espressiva di una mancata adesione al percorso rieducativo, tale da giustificare il diniego della liberazione anticipa
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente, in sintesi, si duole della mancata considerazione ragioni della archiviazione del procedimento penale correlato al possesso del smartphone, lì dove lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto che la condotta imputabile a mera negligenza. Si sostiene, pertanto, che il comportamento non poteva essere posto a fondamento del diniego di liberazione anticipata per du semestri.
3 . Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La motivazione dell’ordinanza esprime in modo congruo le ragioni per cui le condotte (plurime) tenute durante il periodo di semilibertà rappresentano ind rivelatori della mancata adesione al percorso di risocializzazione, tali da legitt il diniego del beneficio.
3.2 Non è fondato, in particolare, il rilievo difensivo in punto di ome valutazione della archiviazione disposta in sede penale circa l’episodio de smartphone. Il Tribunale ne tiene conto ma realizza – in autonomia – le propr
valutazioni, del tutto legittime data la diversità di ambiti e di valenza condotte. Ciò che rileva, a fini di conseguimento della liberazione anticipata infatti – l’adesione visibile al percorso di risocializzazione e dunque la mes atto di condotte che rendano percepibile la revisione critica del proprio passat
3.3 Peraltro, in presenza di episodi indicativi di un atteggiamento diverso da p del richiedente, l’ attribuzione di «valore» non solo rientra nei com normativamente assegnati all’organo giurisdizionale in virtù di quanto previs dall’art. 54 ord. pen. (che richiede la prova della partecipazione all’op rieducazione) ma risulta insindacabile nella presente sede di legitimità, ove risultino palesi vizi logici o travisamento degli elementi di prova.
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in data 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente