Liberazione anticipata: la condotta irregolare annulla i periodi positivi
La liberazione anticipata è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento penitenziario, pensato per incentivare la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del comportamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come anche un solo semestre senza infrazioni non sia sufficiente se la condotta generale del detenuto rimane irregolare.
I Fatti del Caso
Un detenuto si vedeva respingere l’istanza di liberazione anticipata dal Magistrato di Sorveglianza. La decisione veniva confermata anche in sede di reclamo dal Tribunale di Sorveglianza. Il motivo del diniego risiedeva nelle infrazioni disciplinari commesse dal condannato, considerate indicative di una mancata adesione al percorso rieducativo.
Contro questa decisione, il difensore del detenuto proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali:
1. Un’eccessiva importanza data alle infrazioni disciplinari.
2. La mancata valorizzazione di un semestre durante il quale non erano state registrate violazioni, sostenendo che le infrazioni successive non potessero retroattivamente inficiare il periodo positivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso non sollevasse questioni di legittimità, ma mirasse a ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti, già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
Le motivazioni della decisione e la valutazione della liberazione anticipata
La Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze del reclamo, ma deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata.
Il punto centrale, tuttavia, riguarda la valutazione del percorso rieducativo. La Corte ha spiegato che, secondo la sua costante giurisprudenza, una trasgressione comportamentale può avere effetti negativi non solo sui semestri futuri, ma anche su quelli passati. Un’infrazione, infatti, può essere l’indice che la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione non è mai stata genuina e profonda, anche nei periodi apparentemente ‘puliti’.
Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente evidenziato che l’intero periodo di detenzione era stato ‘costellato da una condotta reiterata irregolare’. Questa valutazione complessiva è stata ritenuta logica e sufficiente a dimostrare l’assenza di un serio processo di risocializzazione e di un reale abbandono delle logiche devianti. Di conseguenza, negare la liberazione anticipata è stata una corretta applicazione dei principi di legge.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza?
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è di carattere processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) e non può essere utilizzato per chiedere ai giudici di rivalutare i fatti.
La seconda, e più sostanziale, riguarda i criteri per la concessione della liberazione anticipata. Questo beneficio non si ottiene semplicemente collezionando semestri senza note disciplinari. È necessaria una valutazione globale e coerente del percorso del detenuto. Una condotta complessivamente irregolare e altalenante è sintomo di una mancata adesione al progetto rieducativo e, pertanto, osta alla concessione del beneficio, dimostrando che il fine della pena non è stato ancora raggiunto.
Una trasgressione disciplinare può annullare un precedente semestre senza infrazioni ai fini della liberazione anticipata?
Sì. La Corte di Cassazione afferma che una trasgressione può ripercuotersi sui semestri antecedenti, in quanto può essere considerata un indice dell’assenza di effetti positivi e di una mancata reale partecipazione all’opera di rieducazione anche nel periodo precedente.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto nella decisione del Tribunale, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte e a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Qual è il criterio principale per valutare la concessione della liberazione anticipata?
Il criterio principale è la valutazione complessiva della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. Non si valutano i singoli semestri in modo isolato, ma si considera l’intera condotta per verificare se vi sia un serio e costante processo di risocializzazione e un abbandono delle logiche devianti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 61 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 61 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 03/12/1986
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, articolato in due motivi, che il difensore di NOME NOME ha presentato avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato un reclamo proposto in relazione al rigetto di una istanza di liberazione anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza di Messina;
Considerato che il primo motivo di ricorso – criticando, in sostanza, il rilievo attribuito alle infrazioni disciplinari del condannato ed alla loro incidenza sul percorso rieducativo in atto – ripropone in realtà le medesime doglianze del reclamo, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata e sollecitando una rivalutazione in fatto dei dati storici presi in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza per formulare il proprio giudizio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – sviluppato intorno alla censura di carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’ordinanza ha ritenuto che, per uno dei semestri in cui non si erano registrate violazioni disciplinari, le infrazioni successive dimostrassero la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche per il periodo antecedente – non ha tenuto conto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti e su quelli successivi a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, in quanto indice dell’assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto (cfr. Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Rv. 267245 – 01);
Rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con motivazione non illogica, ha messo in luce, anche con riferimento al semestre immune da violazioni, che comunque “tutto il periodo è stato costellato da una condotta reiterata irregolare”, la quale senza dubbio costituisce indice dell’assenza di un serio processo di risocializzazione e dell’assenza di una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto richiede al giudice di legittimità una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024