Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1208 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
COGNOME NOME nato a TARANTO il 13/10/1989 avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza l’11 aprile 2023.
I semestri di interesse sono quelli che vanno dal 12 gennaio 2021 al 12 gennaio 2023 e il rigetto Ł stato giustificato con l’esistenza di numerosi rapporti disciplinari nei confronti del detenuto dal 2 febbraio 2021 al 5 settembre 2022.
E’ stata segnalata l’assenza del requisito della regolarità della condotta carceraria e dell’esito positivo dell’attività risocializzante.
La richiesta di valutazione frazionata del periodo 12 luglio 2021 – 12 gennaio 2022 (non interessato da infrazioni o violazioni disciplinari) Ł stata rigettata dal Tribunale di sorveglianza, stante le gravi e reiterate violazioni disciplinari nei semestri precedenti e successivi; da ciò Ł stata tratta la conclusione della riluttanza del condannato al rispetto delle regole della comune convivenza.
Ulteriormente, a supporto della negativa personalità di COGNOME, Ł stata richiamata la recente revoca della misura terapeutica disposta dal Tribunale di sorveglianza di Lecce il 28 novembre 2023.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, stante la mancata commissione di infrazioni disciplinari nel semestre 12 luglio 2021 – 12 gennaio 2022.
L’estensione anche a tale periodo della valutazione negativa compiuta con riferimento agli altri,
comunque interessati da violazioni disciplinari, sarebbe avvenuta in violazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 276 del 1990.
In base a tale arresto della giurisprudenza costituzionale, Ł necessario eseguire, ai fini di interesse, una valutazione atomistica dei periodi di detenzione e della effettiva partecipazione del condannato all’attività trattamentale.
In tal senso, Ł stata richiamata anche giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione della ricorrenza delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere riferita alla condotta tenuta nel singolo semestre espiato.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
A fronte della puntuale indicazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle condizioni poste a fondamento del rigetto del reclamo, il ricorrente contrappone argomentazioni prive di fondamento e parzialmente generiche.
Invero, l’atto di impugnazione si risolve, in gran parte, nella trascrizione di alcuni passaggi della sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 1990 omettendo, tuttavia, di operare un confronto tra quanto affermato in tale decisione e il percorso motivazionale del provvedimento impugnato.
Il Tribunale si Ł, invece, attenuto al costante principio per cui «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purchØ si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 ed altre conformi precedenti).
Va, altresì, condiviso l’orientamento in base al quale «pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non Ł assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato Ł indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186, relativa all’ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari e molte altre ancora).
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 (conf. Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255406) ha, peraltro, affermato che «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purchØ si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto piø grave, quanto piø distanti sono i periodi di tempo interessati».
Nel caso di specie, in termini ineccepibili, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la natura meramente occasionale della mancanza di violazioni nel semestre 12 luglio 2021 – 12 gennaio 2022 per il quale il condannato ha insistito chiedendo la valutazione frazionata e ciò in ragione del numero
significativo di infrazioni disciplinari, sebbene ad esso successive, tali da consentire l’affermazione del fallimento di ogni opera rieducativa.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME