Liberazione Anticipata: Perché l’Adesione Formale non Basta
Il percorso per ottenere la liberazione anticipata è spesso visto come un traguardo fondamentale nel percorso di rieducazione di un detenuto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il rispetto formale delle regole non è sufficiente. La valutazione deve essere globale e sostanziale. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quali elementi vengono considerati determinanti.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto negare il beneficio della liberazione anticipata dal Magistrato di Sorveglianza. La motivazione principale del diniego risiedeva in due infrazioni disciplinari commesse durante il semestre di osservazione. L’interessato ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza, sostenendo che il giudice avesse trascurato di valutare la sua partecipazione complessiva al percorso rieducativo, focalizzandosi unicamente sui due episodi negativi.
Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo le infrazioni disciplinari indicative di una condotta irregolare e sufficienti a vanificare la formale adesione alle regole mostrata per il resto del periodo. Insoddisfatto, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione.
La Decisione sulla Liberazione Anticipata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma la blocca sul nascere, confermando in via definitiva il diniego del beneficio. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza, senza introdurre nuovi elementi di diritto validi.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che la sostengono. La Cassazione ha validato l’operato del Tribunale di Sorveglianza, affermando la corretta applicazione di un principio consolidato. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, non basta una condotta di mera e formale adesione alle regole di comportamento imposte dall’istituto di pena.
Questo comportamento, di per sé, non costituisce una prova sicura dell’effettiva adesione del condannato all’opera di rieducazione. La vera partecipazione deve essere desunta da “fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati”.
Le due infrazioni disciplinari, nel caso di specie, sono state considerate fatti negativi concreti, capaci di smentire la presunta partecipazione al percorso rieducativo e di dimostrare una condotta ancora non pienamente conforme ai valori sociali. In sostanza, gli episodi negativi hanno avuto un peso maggiore rispetto al comportamento formalmente corretto tenuto nel resto del semestre, interrompendo la presunzione di un percorso rieducativo fruttuoso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: la valutazione per la liberazione anticipata è un esame sostanziale e non meramente formale. Non si tratta di compilare una lista di buone azioni, ma di dimostrare un cambiamento interiore genuino e tangibile. Le infrazioni disciplinari, anche se isolate, possono essere interpretate come un segnale potente che questo cambiamento non è ancora avvenuto o non è consolidato.
Per chi aspira a ottenere il beneficio, è fondamentale comprendere che ogni comportamento all’interno dell’istituto penitenziario viene valutato e contribuisce a formare un quadro complessivo della personalità. La vera adesione al percorso rieducativo si manifesta attraverso una condotta costantemente positiva e la sincera volontà di evolvere verso modelli di vita responsabili e socialmente integrati.
La semplice buona condotta è sufficiente per ottenere la liberazione anticipata?
No. Secondo la Corte, la mera adesione formale alle regole di comportamento non è sufficiente, in quanto non costituisce una prova sicura dell’effettiva adesione del condannato all’opera di rieducazione. È necessario dimostrare un’evoluzione positiva della personalità.
Le infrazioni disciplinari possono impedire la concessione del beneficio?
Sì. L’ordinanza conferma che le infrazioni disciplinari possono essere considerate dimostrative di una condotta irregolare e, di conseguenza, sufficienti a giustificare il diniego della liberazione anticipata, in quanto incidono sulla valutazione globale della partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, poiché l’impugnazione è ritenuta meramente reiterativa e priva di validi motivi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36376 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 27.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo presentato avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza del 22.2.2025, che aveva rigettato la concessione del beneficio della liberazione anticipata;
Evidenziato che l’ordinanza impugnata ha disatteso il reclamo mediante il richiamo alla due infrazioni disciplinari in cui è incorso il condannato nel semestre oggetto dell’istanza, per desumerne che fossero dimostrative di una condotta irregolare e, quindi, sufficienti a vanificare la formale adesione alle regole che il condannato evidenziava avesse connotato il restante periodo oggetto di valutazione;
Osservato che il ricorso contesta essenzialmente che il Tribunale di Sorveglianza abbia omesso di verificare la partecipazione complessiva del condannato, nel semestre oggetto dell’istanza, all’opera di rieducazione e l’incidenza delle due condotte di rilievo disciplinare sulla valutazione globale della partecipazione stessa;
Ritenuto che, invece, l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 – 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo della doglianza già disattesa in sede di reclamo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese < processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. '-Così deciso 1'11.9.2025 GLYPH 4 tN41 t s·J