Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1333 Anno 2025
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che rigetta l’istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata, per il semestre ricava cumulando i periodi di detenzione dal 11/06/2007 al 30/08/2007 e dal 23/07/2022 al 02/11/2022;
RILEVATO
che il ricorso, denunziando violazione dell’art. 54, ‘Ord. pen., sviluppa censure (ribadi con la memoria trasmessa il 27 agosto 2024) che si rivolgono, piuttosto, all’articolato i motivazionale che ha ragionevolmente apprezzato in senso ostativo alla valutazione della partecipazione all’opera di rieducazione il reato commesso fra i due periodi di cui sopra, che i ogni caso sono separati da uno spazio di tempo così ampio da non consentire un appropriato giudizio sulla reale continuità dei presupposti richiesti (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/201 Maggio, Rv. 275849-01; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 239884-01);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024