Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letternerrtéte le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 27 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 21 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente ai semestri di cui al periodo ricompreso tra il 23 ottobre 2021 e il 23 ottobre 2022.
Il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che l’8 marzo 2022 il detenuto aveva commesso il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen., essendo stato sorpreso in possesso di un telefono cellulare.
Il Tribunale di sorveglianza, condividendo tale decisione, ha evidenziato che 1’8 marzo 2022 (e, dunque, un mese prima dell’inizio del secondo semestre di cui all’istanza), il detenuto aveva posto in essere una condotta illegale che doveva ritenersi grave, anche considerando la natura dei reati per i quali lo stesso era stato condanNOME.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l’episodio dell’8 marzo 2022 era stato unico ed isolato, tanto da non giustificare una valutazione negativa in ordine al semestre compreso tra il 23 aprile e il 23 ottobre 2022, durante il quale il detenuto aveva tenuto una condotta leale e partecipativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È opportuno premettere che, al fine dell’ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condanNOME non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l’espiazione della pena, ma occorre, invece, che concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.
In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con
operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di u volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.
Il beneficio previsto dall’art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo, da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma – in modo più lato – a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la nneritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.
È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condanNOME abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell’incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all’opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituit dalla regolarità della condotta.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, nell’arco del primo semestre oggetto della richiesta di liberazione anticipata, circa un mese prima del secondo semestre, COGNOME a seguito di una perquisizione personale, veniva rinvenuto in possesso di un cellulare completo di batteria e scheda sinn con numero abraso; nella sua stanza detentiva, inoltre, era stato rinvenuto un ulteriore telefono cellulare, che veniva rivendicato dal compagno di cella, COGNOME NOME.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, era possibile sostenere che entrambi i detenuti avessero fatto sistematicamente uso dei telefoni cellulari per contattare persone all’esterno dell’Istituto detentivo, in spregio di qualunque regola relativa alla restrizione inframuraria e in palese violazione del patto trattamentale.
Tale condotta, pertanto, è stata ritenuta di una gravità tale da giustificare il rigetto dell’istanza non solo con riferimento al semestre nel quale era avvenuto il fatto in esame, ma anche al semestre successivo, anche considerando che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condanNOME ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245), come avvenuto nel caso di specie.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/01/2024