Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 13/10/2017-16/6/2018 e fra le date 20/5/2022 e 15/3/2023;
Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 25/3/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, non avrebbe adeguatamente considerato il periodo di tempo intercorrente tra i semestri oggetto della richiesta e la commissione delle violazioni né avrebbe considerato l’effettiva incidenza di queste sul percorso di rieducazione;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle violazioni, consistenti in reati commessi nel periodo intermedio di libertà tra i due periodi di detenzione, e al rilievo di queste in termini di inefficacia dell’opera di rieducazione si è conformato alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01) e ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell’impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del provvedimento impugNOME), ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);
Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024