Liberazione Anticipata e Sanzioni Disciplinari: La Decisione della Cassazione
La concessione della liberazione anticipata rappresenta un momento cruciale nel percorso di rieducazione del detenuto, premiando la sua partecipazione e buona condotta. Tuttavia, cosa accade quando il percorso è macchiato da infrazioni disciplinari? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: le sanzioni disciplinari ricevute durante un semestre possono legittimamente precludere l’accesso al beneficio, rendendo irrilevanti altri elementi.
I Fatti del Caso: Il Diniego del Beneficio
Il caso ha origine dal ricorso di un detenuto contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Quest’ultimo aveva confermato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, il quale aveva negato la concessione della liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 26 dicembre 2019 e il 26 giugno 2020.
La ragione del diniego era chiara: durante quel periodo, il detenuto aveva ricevuto almeno due rilievi disciplinari. Tali sanzioni erano state interpretate dai giudici come un chiaro sintomo di mancanza di rispetto verso le regole della comunità carceraria e gli ordini impartiti, elementi incompatibili con la valutazione positiva richiesta per ottenere la riduzione di pena.
Le Doglianze del Ricorrente e la Liberazione Anticipata
Il detenuto, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali vizi nel provvedimento impugnato.
L’Eccezione di Ultrapetizione
In primo luogo, il ricorrente sosteneva che il Magistrato di Sorveglianza avesse deciso ‘ultra petita’, ovvero andando oltre le richieste. Infatti, il detenuto non aveva formalmente richiesto il beneficio per quel semestre specifico, preferendo attendere l’esito dei reclami contro le sanzioni disciplinari subite. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi su una domanda non ancora presentata.
La Valutazione di Merito
In secondo luogo, si contestava una valutazione di merito superficiale. La difesa evidenziava che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente elementi favorevoli successivi, come una relazione positiva redatta dall’educatore e la concessione della liberazione anticipata per il semestre successivo. Questi fattori, a dire del ricorrente, avrebbero dovuto portare a una riconsiderazione complessiva della sua posizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate e prive di interesse concreto.
Il motivo relativo all’ultrapetizione è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse. Anche se la Corte avesse accolto questa censura procedurale, il risultato pratico per il detenuto non sarebbe cambiato. La conferma delle sanzioni disciplinari rendeva, e rende tuttora, altamente improbabile che una futura richiesta per quello stesso semestre potesse essere accolta. L’accoglimento del reclamo non avrebbe quindi portato alcun vantaggio concreto al ricorrente.
Sul merito, il ricorso è stato considerato manifestamente infondato. La valutazione negativa del Tribunale di Sorveglianza è stata giudicata completa, logica e non contraddittoria. I giudici di merito avevano correttamente fondato la loro decisione sulla conferma di due comportamenti negativi tenuti dal detenuto in quel preciso periodo. La rilevanza ostativa di tali condotte è stata esaminata e valutata in modo autonomo e approfondito, senza che elementi successivi potessero sanare la valutazione negativa per il semestre in questione.
Conclusioni: Condotta Carceraria e Concessione dei Benefici
L’ordinanza della Suprema Corte riafferma un principio cardine nella valutazione per la liberazione anticipata: ogni semestre è oggetto di una valutazione autonoma e la condotta del detenuto durante quel preciso lasso di tempo è l’elemento determinante. La presenza di sanzioni disciplinari costituisce un valido e sufficiente motivo per negare il beneficio, in quanto dimostra una mancata adesione al programma rieducativo. La decisione sottolinea che le valutazioni positive successive, pur importanti, non possono avere un effetto retroattivo e cancellare le mancanze registrate in un periodo precedente. Il rispetto delle regole interne all’istituto penitenziario rimane un presupposto imprescindibile per accedere ai benefici di legge.
Una sanzione disciplinare può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì, la Corte ha confermato che i provvedimenti disciplinari ricevuti in un dato semestre sono ritenuti sintomatici di una mancanza di rispetto per le regole e possono legittimamente giustificare il diniego della liberazione anticipata per quel periodo.
Se un detenuto non chiede la liberazione anticipata per un semestre, il giudice può decidere lo stesso sulla questione?
La Corte non ha risposto direttamente a questa domanda, ma ha dichiarato inammissibile il motivo per carenza di interesse. Ha spiegato che, anche se vi fosse stato un vizio procedurale (ultrapetizione), l’esito non sarebbe cambiato per il detenuto, dato che le sanzioni disciplinari avrebbero comunque impedito la concessione del beneficio in una nuova richiesta.
Un comportamento positivo o la concessione del beneficio in un periodo successivo possono compensare una sanzione precedente?
No, la valutazione per la liberazione anticipata è specifica per ciascun semestre. La Corte ha chiarito che la valutazione negativa per un semestre, basata su sanzioni disciplinari, è autonoma e non viene inficiata da una successiva condotta positiva o dalla concessione del beneficio per il semestre seguente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN IDIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/12/2019 al 26/06/2020, ribadendo la sussistenza di almeno due rilievi disciplinari ricevuti in quel periodo, ritenuti sintomatici di mancanza di rispetto verso le esigenze della comunità e verso gli ordini impartiti;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale deciso in merito al difetto di ultrapetizione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, che aveva negato il beneficio per il semestre indicato, in ordine al quale esso non era stato richiesto, volendo il ricorrente attendere l’esito delle impugnazioni proposte contro i rilievi disciplinari subiti, e per avere comunque omesso di valutare approfonditamente, nel merito, la concedibilità del beneficio anche per detto semestre, stante la successiva relazione positiva redatta dall’educatore e la concessione del beneficio per il semestre successivo;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse quanto all’eccezione di ultrapetizione, e manifestamente infondato quanto al motivo di merito:
l’accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/12/2019 al 26/06/2020,, non richiesta dal detenuto, non avrebbe portato, né porterebbe oggi, alcun effetto favorevole a quest’ultimo, perché la conferma di due dei provvedimenti disciplinari ritenuti ostativi rende non prevedibile la concessione del beneficio per quel semestre, in caso di una nuova, successiva richiesta;
la valutazione negativa effettuata nel merito dal Tribunale di sorveglianza è motivata in modo completo, non illogico né contraddittorio, fondandosi sulla conferma di due comportamenti negativi tenuti dal detenuto in quel periodo, fatti oggetto di provvedimento disciplinare, la cui rilevanza ostativa è stata esaminata e valutata autonomamente e approfonditamente nell’ordinanza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente