Liberazione Anticipata: Quando un Reato Successivo Blocca il Beneficio
La liberazione anticipata rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penitenziario italiano, volto a premiare il percorso rieducativo del detenuto. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un reato grave commesso in un periodo successivo a quello per cui si richiede il beneficio può legittimamente portare al suo diniego, in quanto indice di una mancata adesione al percorso rieducativo.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Sconto di Pena Respinta
Il caso esaminato trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che aveva respinto l’istanza di un detenuto per la concessione della liberazione anticipata relativa ai semestri compresi tra il 15 giugno 2020 e il 15 giugno 2021. Insoddisfatto della decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione operata dal Tribunale.
La ragione del diniego era chiara e grave: dopo il periodo in esame, il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare per un nuovo e grave reato, specificamente la detenzione di 488 chilogrammi di hashish, violando l’art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che tale comportamento, sebbene successivo, fosse sintomatico di una personalità non ancora rieducata e, pertanto, ostativo alla concessione del beneficio.
La Valutazione della Condotta per la Liberazione Anticipata
Il punto centrale della questione giuridica risiede nel modo in cui la condotta del detenuto deve essere valutata ai fini della concessione della liberazione anticipata. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, che la valutazione dovesse limitarsi strettamente al semestre di riferimento. La Corte di Cassazione, invece, ha confermato l’approccio del Tribunale di Sorveglianza, ritenendolo corretto e in linea con la giurisprudenza consolidata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che il Tribunale di Sorveglianza aveva vagliato correttamente gli elementi a disposizione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione richiamando un proprio precedente orientamento, secondo cui la valutazione della condotta del detenuto, sebbene normalmente frazionata per semestre, «ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave».
La gravità delle nuove condotte attribuite al ricorrente, pur essendo successive al periodo oggetto di osservazione, esplica i suoi effetti negativi sulla valutazione complessiva. Commettere un reato di tale portata dimostra, secondo i giudici, una persistenza nel delinquere che contraddice la presunzione di partecipazione all’opera di rieducazione, che è il presupposto fondamentale per ottenere lo sconto di pena. In sostanza, il nuovo reato funge da prova contraria, svelando che il percorso rieducativo, se mai iniziato, non ha prodotto gli effetti sperati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: la valutazione per la liberazione anticipata non è un esame a compartimenti stagni, limitato al singolo semestre. Il giudice deve considerare la personalità del condannato nella sua interezza e il suo comportamento anche al di fuori del periodo specifico di osservazione. Un fatto grave successivo, come un nuovo reato, può essere legittimamente utilizzato per negare il beneficio, poiché illumina negativamente la condotta passata, dimostrando l’assenza di un reale cambiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile negare la liberazione anticipata per un semestre a causa di un reato commesso in un periodo successivo?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione della condotta del detenuto può estendersi in negativo anche ai semestri contigui se il condannato ha posto in essere un comportamento particolarmente grave, anche se avvenuto dopo il periodo per cui si chiede il beneficio.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legittimità della decisione, ma mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quale tipo di comportamento può compromettere la concessione della liberazione anticipata?
Secondo l’ordinanza, un comportamento “particolarmente grave”, come il coinvolgimento in un reato di notevole entità (nel caso specifico, la detenzione di 488 kg di stupefacenti), è sufficiente a dimostrare la mancata partecipazione all’opera di rieducazione e a giustificare il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso avverso l’ordinanza del 9 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per i semestri compresi tra il 15 giugno 2020 e il 15 giugno 2021.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugNOME da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che il ricorrente risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), riguardante la detenzione di 488 chilogrammi di hashish, posto in essere in un periodo successivo a quello in esame.
Ritenuto che la gravità delle condotte di COGNOME esplica i suoi effetti sul periodo oggetto di osservazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condanNOME abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave » (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.