Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Carini il 01/07/1976
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha parzialmente accolto il reclamo, proposto da NOME COGNOME -detenuto in regime di cui all’art. 41 -bis Ord. pen. in espiazione della pena dell’ergastolo -avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, reso in data 11 giugno 2024, relativ o all’ istanza di liberazione anticipata per plurimi periodi, accolta per il semestre dal 5 novembre 2021 al 4 maggio 2022 e rigettata nel resto.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., tenuto conto che il Tribunale ha escluso il beneficio per una pluralità di semestri di pena espiata a causa di sanzioni disciplinari di cui il ricorrente è stato destinatario.
Tuttavia, a parere del ricorrente, si tratta di sanzioni disciplinari fondate su contestazioni di comportamenti inidonei a far concludere per una valutazione negativa in ordine al percorso rieducativo.
Si tratta, infatti, di contestazioni disciplinari per condotte, quali il saluto rivolto a detenuti di altri gruppi di socialità, che non possono essere considerate vera e propria comunicazione.
Né la protesta tramite la battitura nelle inferriate della cella è condotta che, secondo il ricorrente, nella più recente giurisprudenza, è considerata riconducibile a violazione del divieto di applicazione della liberazione anticipata.
I detenuti, infatti, non possono essere sanzionati disciplinarmente se non per fatti che sono previsti come illeciti dal regolamento, ai sensi dell’art. 38, comma 1, Ord. pen. e, tra questi, non rientrano comportamenti che non integrino atteggiamenti molesti nei confronti della comunità carceraria.
Infatti, secondo il ricorrente, le cd. battiture non rientrano in tale concetto di molestia, richiamando giurisprudenza indicata come in termini (Sez. 1 n. 33745 del 2021).
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Invero, le censure formulate, per un verso, sono aspecifiche, in particolare laddove il ricorrente concentra la critica sul saluto, per altro verso, sono infondate.
Invero, la ratio principale del diniego, per i periodi indicati dal Tribunale, attiene alla lettura congiunta delle plurime infrazioni, reputate dal Tribunale quale tentativo di ricerca, per mezzo del saluto, di un riconoscimento reciproco con i detenuti in medesimo regime carcerario.
Questa condotta, invece che essere ricondotta ad una neutra gestualità, è stata qualificata come violativa della disciplina dei rapporti tra gruppi diversi di socialità.
Il Tribunale, invero, elenca una serie di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Palazzolo, nei semestri per i quali è stata rigettato il reclamo, non limitati al mero saluto. Si fa, infatti, riferimento all ‘intervento in difesa di un compagno di detenzione, cercando di inscenare una protesta (periodo novembre 2010 -maggio 2011), al tentativo di conversare con altri gruppi di socialità (maggio – novembre 2011), alla ricezione di pacchi provenienti da altri gruppi di
socialità o al consegnarli e al conversare con un detenuto di altro gruppo di socialità (2017).
Ancora, si valorizza, come condotta reputata significativa ai fini del rigetto del reclamo, il conversare in altra occasione con altro detenuto di altro gruppo (2020), il conversare con altro detenuto di altro gruppo, nel semestre compreso tra novembre 2022 e maggio 2023, e il rifiuto di entrare in cella (cfr. p. 1 del provvedimento).
Si tratta di infrazioni e, comunque, di condotte che sono descritte come riguardanti il tentativo di conversare con altri detenuti di altri gruppi di socialità che non si arrestano al mero saluto, per come descritte dal Tribunale di sorveglianza.
Sotto tale profilo, il provvedimento è in linea con la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 18639 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 279351 -01) secondo la quale, in tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell’art. 41bis ord. pen., per “comunicazione” deve intendersi il processo di trasmissione di un ‘ informazione da un individuo ad un altro, attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera dichiarazione di saluto di natura neutra (conf. Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Rv. 280055 -01 nel senso che, in tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell’art. 41bis ord. pen., per “comunicazione” deve intendersi il processo di trasmissione di un ‘ informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera dichiarazione di saluto di natura neutra: in applicazione del principio, la Corte ha confermato l’annullamento di sanzione disciplinare inflitta ad un detenuto che, sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., aveva rivolto un saluto ad altro detenuto, sottoposto allo stesso regime).
Il Tribunale invero, con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, ha esposto che i comportamenti reiterati nei diversi semestri, oltre al saluto (e quello di adesione ad attività di una protesta) si sono sostanziati in una condotta di vicinanza e solidarietà, di reciproco riconoscimento verso soggetti esponenti di organizzazioni che si trovavano ristretti nel medesimo regime speciale, così che il singolo saluto o conversazione, secondo l’organo collegiale, hanno assunto valenza diversa, rispetto a una neutra gestualità occasionale, ma reputati, con ragionamento immune da illogicità manifesta, espressione di un rifiuto al programma di risocializzazione.
Tanto, in conformità all’indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale l’incidenza della condotta può essere estesa anche ai semestri precedenti o
successivi ove si tratti di comportamenti reiterati che si riflettano in un complessivo atteggiamento di resistenza o rifiuto alla risocializzazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 -01: in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto ; conf. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245 -01).
Peraltro, va osservato che le infrazioni in cui è incorso COGNOME, per i periodi in considerazione, si richiamano, con riferimento alle relative sanzioni, a provvedimenti disciplinari non annullati o estinti, dunque, a condotte reputate rilevanti, anche per quanto concerne le comunicazioni, dal punto di vista disciplinare.
1.2. Sotto l’altro aspetto censurato, qu ello relativo alla condotta di cd. battitura, va riscontrato che questa non è l’unica infrazione considerata ai fini del rigetto del reclamo.
A tale condotta, infatti, il Tribunale affianca quella di aver aiutato un detenuto e partecipato alla protesta quando era in isolamento.
Anche in questo caso, la sanzione disciplinare in cui è incorso COGNOME non viene indicata come annullata o dichiarata estinta e, comunque, il Tribunale di sorveglianza valuta questa condotta, unitamente ad altro comportamento, quindi considerandola nel suo complesso.
Tanto che, con riferimento al periodo dal 4 novembre 2021 al 4 maggio 2022, il medesimo Tribunale ha accolto il reclamo per una contestazione che riguardava, per quello specifico semestre, soltanto il mero saluto.
Appare, quindi, privo di rilievo il richiamo del ricorrente ai noti precedenti giurisprudenziali in tema di valenza neutra del saluto tra soggetti appartenenti a gruppi di socialità diversi, avendo il Tribunale, nel caso in valutazione, considerato non un singolo episodio privo di valenza comunicativa, ma il complessivo modo di comportarsi di Palazzolo, rispetto alle regole imposte dal regime detentivo in atto a suo carico, per ciascuno dei semestri per i quali è stato chiesto il beneficio.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 marzo 2025