Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/12/1959
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli che ha respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dallo stesso relativamente a quattro periodi di detenzione dal 2014 al 2022.
Il condannato è stato ritenuto incline alla reiterazione delle medesime condotte delittuose che ne hanno causato la detenzione eseguita, prevalentemente, in regime di arresti domiciliari.
Per il periodo 18 agosto 2014 – 8 giugno 2015 il Tribunale ha segnalato la mancata risposta a due controlli delle Forze dell’Ordine, il 3 novembre 2014 e il 6 ottobre 2014, ritenendo irrilevante l’assoluzione per il delitto di evasione.
E’ stata giudicata dirimente la condanna dell’8 luglio 2021 per i delitti di associazione per delinquere commesso fino al giugno 2017 e furti aggravati commessi da aprile a maggio 2017.
Altre condanne sono state riportate per furti aggravati del 14 settembre 2019 e del 27 settembre 2019.
Sono state segnalate denunce per furti del 9 luglio e del 3 ottobre 2022, quando COGNOME è stato tratto in arresto in flagranza.
Tenuto conto di tali elementi, il Tribunale di sorveglianza ha escluso l’esistenza di un «percorso di consapevolezza e revisione delle precedenti condotte», negando la configurabilità delle condizioni per ottenere la liberazione anticipata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. <
Ha segnalato, preliminarmente, la mancata notificazione al difensore del provvedimento di rigetto adottato dal Magistrato di sorveglianza.
Nel merito, ha eccepito la mancanza delle condizioni per il diniego della liberazione anticipata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare, complessivamente, il comportamento del condannato che ha, contrariamente a quanto ritenuto, proficuamente preso parte all'opera di rieducazione finalizzata a favorirne il recupero sociale.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Del tuto generica si palesa l'allegazione del ricorrente che, in premessa, ha segnalato la (asserita) mancata notificazione del provvedimento di rigetto adottato dal Magistrato di sorveglianza, tenuto conto del fatto che avverso quel provvedimento è stato, comunque, proposto reclamo e che non è stata formulata alcuna specifica eccezione con riguardo alla dedotta omissione.
Nel merito, il ricorso non si confronta adeguatamente e in termini completi con il complessivo impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale è pervenuto alla conclusione di rigettare il reclamo, tenuto conto della riscontrata «inclinazione alla reiterazione delle condotte delittuose anche dopo le detenzioni subite».
Lungi dall'avere omesso di considerare l'intervenuta assoluzione per la contestata evasione, i giudici di merito hanno, in ogni caso, valutato la mancata risposta ai controlli delle Forze dell'Ordine nei mesi di ottobre e novembre 2014.
Le ripetute condanne per reati contro il patrimonio, per quello di associazione a delinquere, alcune recenti riportate per fatti commessi in periodi immediatamente successivi alla conclusione dei vari presofferti, sono state ritenute indicative del fallimento della mancata positiva partecipazione all'opera di rieducazione.
A fronte di tali indicazioni che hanno riguardo a tutti i periodi di interess partitamente e analiticamente indicati, il ricorrente indugia nel contestare la mancata valutazione del comportamento globale del condannato omettendo una disamina completa della ratio decidendi dell'ordinanza.
Sul punto, va richiamato il principio per cui «in tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Fattispecie relativa al rigetto del beneficio in considerazione delle plurime condanne riportate dall'interessato successivamente alla rinnessione in libertà)» (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280435; conformi Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 256694; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, Monteleone, Rv. 247423).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2024