Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3781 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/03/1992
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, decidendo sul reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza liberazione anticipata del Magistrato di sorveglianza, ha rigettato, in conformità alla preceden decisione, il reclamo avente a oggetto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre da novembre 2018 al 20 maggio 2019 sulla base dell’avvenuta irrogazione di una sanzione disciplinare per la detenzione di un coltello.dando atto di ulteriori quattro infrazioni sanzi disciplinarmente per fatti del 25 aprile 2022, 6 luglio 2022, 2 febbraio 2023 e 25 agosto 2023 e per il semestre successivo, sulla base della rilevata condanna per art. 624-bis cod. pen. accertat – dopo la sua scarcerazione – nel periodo successivo ma vicino a quello in valutazione (15 giugno 2021 – 24 giugno 2021) a cui è seguita la condanna a sei mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Milano del 19/11/2022, irrevocabile il 4/4/2023. Da ciò il Tribunale ha ritenuto la gravità delle condotte successive ai semestri di riferimento sia stata tale da inficiare i sem oggetto di valutazione poiché dimostrative di un comportamento strumentale all’ottenimento di benefici in assenza di seri propositi di reinserimento sociale.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’ar legge 27 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e il vizio della motivazione / ritenuta contraddittoria e apparente rispetto alla valutazione dei comportamenti ritenuti dimostrativi di mancata adesione al percorso rieducativo del ricorrente nel corso del periodo di detenzione. In particolare evidenzia che la detenzione del coltello destinato “a tagliare le verdure” era stato un episo occasionale, di gravità minimale e incapace di esprimere una pericolosità anche solo potenziale mentre è stata omessa dal Tribunale di sorveglianza ogni valutazione della condotta inframuraria dei periodi in valutazione i omettendo di motivare adeguatamente sul perché i fatti negativi rilevati nei periodi successivi abbiano potuto influire così negativamente sulla denega richiesta di liberazione anticipata.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli a 54 ord. pen. e 125 cod. proc. pen., con il vizio della motivazione / ritenuta apparente per lo scorretto utilizzo dei criteri interpretativi dettati in materia di valutazione dei semestri d rispetto all’istanza di liberazione anticipata / che avrebbero richiesto una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali v attribuita valenza negativa retroattiva.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
I motivi proposti possono essere oggetto di trattazione congiunta stante la loro strett connessione in relazione ai vizi denunciati.
2.1. È opportuno premettere che, al fine dell’ottenimento della liberazione anticipata, necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano l’espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il risp delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure isti che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nel società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall’art. 54 ord. pen. presuppone giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumers mediante una valutazione globale. Si consideri che l’art. 54 ord. pen., nel fare riferimento a u condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e propri sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma – in modo più lato – a tutti comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive e una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva dell rieducazione, che è il fine del trattamento (Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019 Rv. 275221). Tali considerazioni vanno tenute presenti a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il condannato abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di rea dimostrative dell’incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole e alle norme fa riscontrare non un semplice difetto partecipazione all’opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, cost dalla regolarità della condotta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A ciò va aggiunto che la consolidata esegesi di legittimità è nel senso che «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamen del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successi purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). È stato anche affermato che possono rilevare violazioni sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché siano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428).
Ritiene questo Collegio che a tal fine debbano avere rilievo anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, perché la ricostruzione del semestre ha un senso, nel
prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodo continuativo di buona condotta, estes anche alla frazione trascorsa successivamente in libertà.
La norma di cui all’art. 54 ord. pen., come già affermato, postula, quale requisito pe l’accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. L valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dall disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenut “nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al manteniment corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la com esterna”. È, quindi, necessaria una valutazione sul piano oggettivo del comportamento del detenuto in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalit mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario e col mondo esterno, nonché è richiesta una continuità nella partecipazione all’opera di rieducazione in vista del reinserimento social sicché detto profilo può consentire una valutazione allargata agli eventuali periodi di libe successivi al semestre per cui è stato richiesto il beneficio.
Così si è consolidata la giurisprudenza di legittimità, rilevando che «in sede di giudizio la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedent frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, infatti, la sua ricaduta nel reato appar elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all’opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702 de 14/04/1997, Rv. 207705; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; in questo senso anche la più recente Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120).
3. Ne consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza ha escluso la computabilità dei semestri in valutazione, rispetto al primo semestre, perché la sanzione disciplinare è sta effettivamente irrogata e non può essere oggetto di rivalutazione in sé – come giustamente osservato nel provvedimento impugnato-nella diversa sede di ottenimento del beneficio della liberazione anticipata, mentre tale infrazione già sanzionata è stata oggetto di comparazione con il resto del periodo e ritenuta di una gravità tale da prevalere in tale giudizio comparativo / avendo il tribunale valorizzato, con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici – che così si sottrae a censure in sede di legittimità – rispetto alla specifica gravità del fatto ri dall’inosservanza consapevole del divieto di detenere oggetti atti a offendere.
In relazione al secondo semestre, invece, il Tribunale ha diffusamente motivato in modo logico e congruo, quindi incensurabile in questa sede, in linea alla giurisprudenza di legittim
sopra riportata sulla possibilità di valutare sia il reato commesso in stato di libertà che i re illeciti disciplinari commessi una volta tornato in stato di detenzione.
Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 settembre 2024