Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18819 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Salerno il 29/08/1989 avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli – per quanto qui d’interesse – ha respinto, nei confronti di NOME COGNOME il reclamo proposto avverso l’ordinanza del 20 dicembre 2023 con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 17 novembre 2017 e il 17 novembre 2018.
A ragione della decisione il Tribunale, muovendo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tempus commissi delicti nel caso di reato permanente con contestazione cd. chiusa, ha ritenuto che, durante il periodo di tempo cui si riferiva l’istanza di liberazione anticipata, il condannato era partecipe di un associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata da aprile 2017 al 1 ottobre 2018 e, condividendo la valutazione del primo giudice, ha ritenuto detti fatti di gravità tale da impedire la concessione del beneficio.
Ricorre COGNOME per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avv. COGNOME e deduce, con un unico motivo d’impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente lamenta, che l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in debito
conto il fatto che la contestazione del reato associativo, elevata per il periodo da aprile 2017 al 1° ottobre 2018, era genericamente riferita a tutti gli imputati, ma che dall’analisi delle sentenze di primo e secondo grado, depositate all’udienza camerale, si evinceva che la partecipazione di COGNOME era cessata con il suo arresto.
Richiamata, dunque, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso presuppone l’autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell’attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, ha lamentato il generico richiamo da parte del Tribunale all’indicazione risultante dal certificato del casellario.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta depositata in data 9 gennaio 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che s’indicano di seguito.
Com’Ł noto, l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso Ł richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purchØ gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406).
Quanto, poi, al tema qui rilevante della verifica del tempus commissi delicti del reato associativo rispetto al semestre di liberazione anticipata, pertinente si reputa il principio affermato in sede di legittimità secondo cui «In tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso – incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi ostativa alla concessione del beneficio – presuppone l’autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell’attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l’atteggiamento meramente psichico di chi “si senta mafioso” anche in detenzione, nØ esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell’interessato» (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269506 01). E, ancora, «La partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso – incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata ove risultante da giudizio penale in corso va autonomamente accertata nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sØ la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto» (Sez. 1, n. 3870 del 25/05/1999, MolŁ, Rv. 214092 – 01).
Ragionando a contrario, v’Ł da dire che il potere/dovere del Tribunale di sorveglianza di
operare una cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato dell’accertamento avvenuto in sede di processo penale.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso che ci occupa, se Ł vero – come ha segnalato il ricorrente – che il Tribunale ha fatto riferimento alla data formale della contestazione della condotta di partecipazione al sodalizio (contestazione “chiusa”, siccome contestata da aprile 2017 al 1 ottobre 2018), Ł altrettanto innegabile che lo stesso Tribunale ha altresì richiamato per relationem il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, dando prova di avere esaminato i provvedimenti di merito, afferma che «dalla sentenza del Gip si evince che le condotte partecipative sono perdurate fino al 1° ottobre 2018».
In tema di contestazione chiusa, peraltro, vale il principio – espresso in tema di modifica in peius del trattamento sanzionatorio, ma trasponibile al caso che ci occupa – secondo cui, una volta accertata l’esistenza dell’offerta di contribuzione permanente dell’affiliato all’associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (spontaneo o provocato ab externo) (Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282516 – 03; Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 – 01).
A fronte di tanto, la contraria affermazione del ricorrente, secondo la quale la condotta partecipativa sarebbe stata ritenuta cessata con l’arresto il 17 novembre 2018, Ł meramente assertiva e generica, non avendo il ricorrente allegato e neppure riprodotto la parte di motivazione del Giudice di merito asseritamente a sostegno della tesi prospettata con il ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME