Liberazione Anticipata Negata: Quando le Infrazioni Disciplinari Svelano un’Opposizione al Percorso Rieducativo
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale nell’ambito del diritto penitenziario: i criteri di valutazione per la concessione della liberazione anticipata. Il caso riguarda un detenuto, condannato per gravi reati tra cui l’associazione di tipo mafioso, a cui è stato negato il beneficio a causa di una serie di infrazioni disciplinari. La Suprema Corte, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza, chiarisce come il comportamento del condannato debba essere analizzato in modo complessivo e non frammentario.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che gli aveva negato la concessione della liberazione anticipata. Il diniego si basava sul fatto che, durante il periodo di osservazione (dal 2014 al 2020), il soggetto aveva commesso diverse infrazioni disciplinari. Secondo il Tribunale, tali comportamenti, letti in continuità con la gravità dei reati per cui era stato condannato, dimostravano il mantenimento di un atteggiamento di forte ostilità e opposizione, del tutto incompatibile con una proficua partecipazione all’opera di rieducazione.
Il ricorrente, dal canto suo, contestava questa valutazione, chiedendo sostanzialmente una riconsiderazione dei fatti che minimizzasse la gravità delle infrazioni commesse.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero manifestamente infondate e mirassero a ottenere una rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che l’analisi del Tribunale di Sorveglianza era stata logica, coerente e giuridicamente ineccepibile.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, data la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: la valutazione complessiva per la liberazione anticipata
Il cuore della decisione risiede nel metodo di valutazione del comportamento del detenuto ai fini della concessione della liberazione anticipata. La Cassazione spiega che le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza sono “non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili”.
Il punto centrale è che i rapporti disciplinari non devono essere considerati come meri episodi isolati. Al contrario, devono essere acquisiti e valutati concretamente per capire se indicano una “condotta restia al processo di rieducazione”. Questa valutazione non si esaurisce qui: essa deve essere poi comparata, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo emerso sulla condotta del detenuto nel periodo di riferimento.
La Corte cita un proprio precedente (sentenza Amato, n. 30717/2019), secondo cui non ogni infrazione disciplinare annulla automaticamente un comportamento altrimenti positivo. Tuttavia, nel caso di specie, le plurime infrazioni, sommate alla natura dei reati originari (associazione mafiosa), sono state correttamente interpretate come un indicatore di una persistente ostilità al percorso rieducativo. Il tentativo del ricorrente di sollecitare un apprezzamento di “minore disvalore” delle infrazioni è stato giudicato un’operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità, che si limita al controllo sulla corretta applicazione della legge e non sulla ricostruzione dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la partecipazione all’opera di rieducazione, requisito essenziale per la liberazione anticipata, non si misura solo con l’assenza di gravi mancanze, ma attraverso una valutazione globale e sostanziale della personalità e del percorso del detenuto. Le infrazioni disciplinari, anche se non gravissime, se reiterate possono essere lette come un sintomo di mancata adesione al trattamento rieducativo. Per i giudici, è cruciale guardare al quadro d’insieme: un detenuto che continua a manifestare atteggiamenti di opposizione e ostilità, anche attraverso piccole ma costanti violazioni, dimostra di non aver intrapreso quel percorso di revisione critica richiesto per beneficiare di sconti di pena. La decisione sottolinea, infine, la netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che ne controlla solo la correttezza giuridica.
 
Perché è stata negata la liberazione anticipata in questo caso?
La liberazione anticipata è stata negata perché il detenuto, durante il periodo di osservazione, aveva commesso molteplici infrazioni disciplinari. I giudici hanno interpretato questi comportamenti, considerati insieme alla gravità dei reati originari (associazione mafiosa), come un segno di persistente ostilità e opposizione al percorso di rieducazione, requisito fondamentale per ottenere il beneficio.
Qualsiasi infrazione disciplinare impedisce di ottenere la liberazione anticipata?
Non automaticamente. La giurisprudenza citata dalla stessa Corte afferma che non “qualsivoglia infrazione disciplinare” può annullare un comportamento positivo. Tuttavia, i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente per capire se indicano un’effettiva resistenza al processo rieducativo e vanno poi bilanciati, in un giudizio complessivo, con gli eventuali elementi positivi. Un quadro di infrazioni reiterate, come in questo caso, può legittimamente portare al diniego del beneficio.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche del ricorrente non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della gravità delle sue infrazioni. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è il cosiddetto “giudizio di legittimità”, ovvero verificare solo la corretta applicazione delle norme di legge, senza poter entrare nel merito delle prove.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3575  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ENEA nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
 Ritenutò che le censure dedotte nell’atto di impugnazione da NOME COGNOME non sono consentite in sede di legittimità – o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica – e, in ogni caso, sono manifestamente infondate.
1.1. L’ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il periodo oggetto di valutazione (dal 27 maggio 2014 al 27 maggio 2020), aveva commesso più infrazioni disciplinari, analiticamente descritte sia nell’arco temporale di interesse che in quello successivo dimostrando, in continuità con i gravi reati oggetto delle condanne in esecuzione per associazione mafiosa, il mantenimento, a prescindere dai singoli semestri, di un atteggiamento di forte ostilità e di opposizione del tutto incompatibili con una proficua partecipazione all’opera di rieducazione.
Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 – 01)
1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di apprezzare un minore disvalore delle infrazioni disinclinare, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa dì
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannallg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.  GLYPH
Così deciso, in Roma P;Ci
7 ju:( – -Q ,,,, n ou ottebre 2023.