Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 21 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto COGNOME NOME e relativo al diniego espresso dal MdS per il periodo 10 maggio / 10 novembre 2022.
1.1 In motivazione si evidenzia che la valutazione negativa è correlata a esistenza di una condotta avente rilievo disciplinare, avvenuta il 9 novembre d 2022. Il Tribunale rievoca l’episodio e lo ritiene indicativo della mancata adesi al percorso di risocializzazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOMENOME Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui s deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che il Tribunale ha solo in apparenza apprezzato l’incidenza de violazione, invero di modesta rilevanza, tanto da aver dato luogo ad una semplic
ammonizione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motiv addotti, nonchè per la sottostante richiesta di rivalutazione di profili attin merito.
3.1 Ed invero, le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi denunciare effettivi profili di illegittimità dell’ordinanza impugnata si risolvo una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al della condotta del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare.
Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazio anticipata “ordinaria”, che la finalità principale dell’istituto, risiede, com’è n consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbi offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991).
La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenzia è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili in modo effettivo costante sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente valid
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tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento dei beneficio, è
partecipazione effettiva del condannato detenuto all’opera rieducativa. Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostat concessione del beneficio il dato formale dell’esistenza di un rapporto disciplin a carico dell’interessato, ma ha anche valutato complessivamente il significa della condotta contestata al ricorrente in rapporto al periodo di detenzi valutato, pervenendo alla conclusione di ritenere come non integrata in det periodo una partecipazione all’opera rieducativa in relazione alla obiett negatività del comportamento contestato.
3.2 Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte c infrazioni commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione d liberazione anticipata non rilevano per l’entità delle conseguenze sanzionator ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte v. Sez. I, n. del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell’istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto dive profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l’effettività – o meno – de partecipazione stessa.
In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all’ Isti è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al siste valori promosso dall’opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ove non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità.
3.3 Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogico circa la rilevanza dell’episodio e pertanto il denunziato vizio motivazional traduce in una richiesta di rivalutazione, estranea al perimetro dei motivi deduci in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi at ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente