Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 68 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 68 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONTEROTONDO il 29/09/1979
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME Sarah avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 3.4.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui in data 30.3.2023 il Magistrato di Sorveglianza di Roma aveva parzialmente respinto una istanza di liberazione anticipata presentata nell’interesse della condannata;
Evidenziato che il ricorso si articola in un unico motivo, con cui si lamenta che l’ordinanza impugnata abbia ignorato il reclamo: 1) nella parte in cui aveva censurato che, nei semestri tra il 2001 e il 2005 esclusi dalla liberazione anticipata, la circostanza che la condannata avesse commesso infrazioni disciplinari risultava solo da una nota del carcere – la quale dava atto che non era stato possibile recuperare i provvedimenti disciplinari – e si era doluto, quindi, che il Magistrato di Sorveglianza non avesse effettuato il doveroso controllo sui comportamenti concreti della detenuta; 2) nella parte in cui aveva censurato che gli ultimi due provvedimenti disciplinari in ordine cronologico attenessero in realtà a episodi di scarso rilievo, non valutati nella loro reale entità;
Rilevato, quanto alla censura relativa ai semestri compresi il 2001 e il 2005, che le infrazioni disciplinari – della cui esistenza comunque non si può dubitare, sulla base della nota della Casa Circondariale di Roma Rebibbia richiamata dal difensore – sono state prese in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza di Roma come elementi globalmente indicativi di “una non episodicità della detenuta nell’incorrere in sanzioni disciplinari, chiaro sintomo della mancata adesione della condannata al programma di rieducazione”, così facendo corretta applicazione del principio per cui le singole infrazioni commesse rilevano, non per le loro conseguenze sanzionatorie, ma come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 dell’8/10/2020, dep. 2021, Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 32203 del 26/6/2015, Rv. 264293 – 01);
Rilevato, quanto alla censura relativa ai più recenti provvedimenti disciplinari, che la critica, basandosi essenzialmente su un giudizio di non particolare gravità delle infrazioni espresso da personale della Casa Circondariale ove è detenuta la ricorrente, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale valorizza piuttosto, nel contesto di una valutazione complessiva sulla partecipazione della detenuta all’opera di rieducazione, la circostanza che, nella stessa relazione di servizio richiamata dal difensore, risulti la consuetudine della detenuta con toni aggressivi, prepotenti ed intimidatori nei confronti del personale,
che viene correttamente intesa dal Tribunale di Sorveglianza come “elemento che sottolinea ancora di più la mancata adesione della condannata al programma di rieducazione”;
Considerato, pertanto, che l’ordinanza impugnata ha dato congruamente atto delle ragioni per le quali ha ritenuto carente il requisito rappresentato dalla partecipazione della detenuta all’opera di rieducazione, da intendersi come adesione attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria, per la integrazione della quale non sarebbe sufficiente nemmeno la mera regolarità del comportamento intramurario (cfr. Sez. 1, n. 2401 dell’11/4/1996, Rv. 205166 01);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, giacché, per un verso, riproduce profili di censura già adeguatamente disattesi dall’ordinanza impugnata con corretti argomenti giuridici e, per l’altro, sollecita una non consentita rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata con l’autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26.9.2024