Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42414 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALATABIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 13 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva negato la concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 08/02/1992 al 08/08/2003 stanti i reati commessi in alcuni dei semestri compresi in quell’arco temporale, ritenendo che tali reati, per la loro estrema gravità, abbiano riverberato i loro effetti negativi anche sui semestri antecedenti e successivi alla loro specifica commissione, in quanto dimostrativi di una sua mancata partecipazione all’opera di rieducazione;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per non avere il Tribunale valutato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la sufficienza della sua partecipazione all’opera di rieducazione, non essendo richiesto, per la concessione del beneficio, anche il conseguimento del risultato dell’effetto rieducativo, e per non avere valutato la sua condotta partitamente, con riferimento ad ogni singolo semestre, tenendo conto dei limiti imposti dalla sua sottoposizione al regime penitenziario differenziato, mancando ad esempio del tutto l’esame dei due semestri successivi al 2002, epoca di consumazione dell’omicidio ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio, reato in ordine al quale, peraltro, non è stata valutata l’ascrivibilità al fallimento dell’opera rieducativa;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato, che valuta nel dettaglio le molte condotte di reato tenute dal detenuto in costanza di detenzione e, con motivazione logica, deduce la mancanza di una effettiva partecipazione all’opera di rieducazione dal fatto che egli è stato condannato per avere partecipato ad un’associazione mafiosa fino al 2007, di fatto mantenendo il ruolo apicale a lui riconosciuto al momento dell’inizio della sua detenzione e addirittura ordinando, in quell’arco temporale, l’omicidio di un suo rivale, avvenuto nel 2002;
ritenuto, in particolare, che sia logica e approfondita la valutazione dell’idoneità e sufficienza di tali reati per escludere che il ricorrente abbia partecipato in modo reale e non formale all’opera di rieducazione, atteso che, nonostante la lunga detenzione, egli non risulta avere cessato la propria adesione a logiche criminali e mafiose, addirittura mantenendo un ruolo apicale
nell’associazione di appartenenza, essendo tale valutazione conforme al principio giurisprudenziale secondo cui «Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati» (Sez. 1, n. 28536 del 15/09/2020, Rv.279745);
ritenuto, inoltre, che il ricorso sia manifestamente infondato anche nella parte in cui lamenta l’omesso esame della partecipazione del ricorrente alle più limitate attività trattamentali consentite ai detenuti sottoposti al regime differenziato, essendo tale esame irrilevante quando il tribunale abbia già valutato dimostrata la mancata adesione all’opera di rieducazione stessa, e nella parte in cui lamenta l’omessa valutazione frazionata dei singoli semestri, avendo il tribunale ritenuto rilevante, per la valutazione negativa, la commissione di un reato grave, quale quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., ininterrottamente per l’intero periodo per il quale il beneficio è stato richiesto, ed anche dopo di esso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente