Liberazione Anticipata: Quando le Infrazioni la Escludono
La liberazione anticipata rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penitenziario, pensato per incentivare la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la condotta del detenuto, specialmente se caratterizzata da gravi e ripetute infrazioni disciplinari, possa precludere l’accesso a questo importante beneficio. Analizziamo il caso per capire i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava istanza per ottenere la concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il febbraio 2017 e il febbraio 2020. Il Tribunale di Sorveglianza competente respingeva la richiesta. La ragione del diniego era fondata su elementi precisi: nel gennaio 2020, il detenuto era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, che aveva occultato all’interno del proprio corpo. A questo grave episodio, si aggiungevano numerose altre infrazioni disciplinari commesse nel tempo.
Contro la decisione del Tribunale, il condannato proponeva ricorso per cassazione, chiedendo una nuova valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio. La difesa, tuttavia, non contestava specifici vizi di legittimità del provvedimento, ma mirava a ottenere un riesame del merito della vicenda.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che il ricorso non individuava vizi di legge nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, ma si limitava a sollecitare una nuova e non consentita valutazione dei fatti. La Corte ha quindi confermato la correttezza dell’operato del giudice di merito, il quale aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi a disposizione.
Le Motivazioni: Perché le infrazioni disciplinari ostacolano la liberazione anticipata?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della condotta del detenuto. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la partecipazione all’opera di rieducazione, requisito indispensabile per la liberazione anticipata, si valuta attraverso il comportamento tenuto durante tutta la detenzione.
Il possesso di un telefono cellulare e le ripetute infrazioni disciplinari non sono episodi isolati, ma vengono interpretati come indicatori di una “scarsa partecipazione all’opera di rieducazione intramuraria”. Secondo la Corte, tali comportamenti sono “sintomatici dell’assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l’esecuzione della pena”. In altre parole, un detenuto che viola sistematicamente le regole del carcere dimostra di non aver interiorizzato i valori del percorso rieducativo, rendendo impossibile la concessione del beneficio premiale. Il Tribunale di Sorveglianza, pertanto, aveva correttamente valutato questi episodi come altamente negativi e ostativi al riconoscimento della liberazione anticipata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma che la liberazione anticipata è una ricompensa per un percorso di reinserimento sociale effettivo e non un semplice sconto di pena automatico. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. La condotta è fondamentale: Ogni comportamento del detenuto viene attentamente vagliato. Gravi infrazioni, come il possesso di oggetti non consentiti, hanno un peso determinante.
2. La coerenza è la chiave: Non basta un comportamento formalmente corretto, ma è necessaria una partecipazione costante e genuina al programma di trattamento.
3. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito: Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per chiedere ai giudici di rivalutare i fatti, ma solo per contestare errori di diritto.
In definitiva, la decisione sottolinea la serietà con cui i tribunali valutano la condotta carceraria, legando indissolubilmente la concessione dei benefici penitenziari a una prova concreta e positiva di adesione al percorso rieducativo.
Possedere un telefono cellulare in carcere può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì, il possesso di un cellulare, insieme ad altre infrazioni disciplinari, è stato considerato un elemento di valenza altamente negativa, espressivo della scarsa partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e, pertanto, ostativo alla concessione del beneficio.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare specifici errori di diritto nel provvedimento impugnato, mirava a provocare una nuova valutazione del merito dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Come vengono valutate le infrazioni disciplinari ripetute ai fini della liberazione anticipata?
Le infrazioni disciplinari ripetute nel tempo sono considerate sintomatiche dell’assenza di effetti positivi del percorso rieducativo e dimostrano una scarsa partecipazione del detenuto a tale percorso, assumendo quindi una valenza altamente negativa nella decisione sulla concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLE CHIAIE NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso avverso l’ordinanza del 9 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per i semestri compresi tra 1 1 11 febbraio 2017 e 1’11 febbraio 2020.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugNOME da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che il ricorrente, il 9 gennaio 2020, nel corso della sua detenzione, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare che aveva occultato nella cavità anale.
Ritenuto, dopo questo episodio, COGNOME poneva in essere numerose infrazioni disciplinari, che laddove ripetute nel tempo, assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all’opera di rieducazione intramuraria del condanNOME, in quanto sintomatiche dell’assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.