Liberazione Anticipata Negata: Quando una Sola Infrazione Blocca il Percorso
Il percorso di un detenuto verso il reinserimento sociale è spesso scandito da tappe e benefici, tra cui la liberazione anticipata. Questo istituto premia la buona condotta e la partecipazione attiva al trattamento rieducativo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come un singolo episodio negativo, se grave, possa compromettere la concessione del beneficio. La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, negando la riduzione di pena a un detenuto a causa di una grave infrazione disciplinare, ritenuta un chiaro segnale di mancata adesione al percorso rieducativo.
I Fatti del Caso e la Decisione del Tribunale
Il caso riguarda un detenuto che si era visto negare la liberazione anticipata dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione del giudice si basava su un episodio specifico: durante il semestre di osservazione, il soggetto aveva commesso una grave infrazione disciplinare. Questo comportamento è stato valutato non come un incidente isolato, ma come un’espressione di un atteggiamento violento, ostile e di opposizione, del tutto incompatibile con una “proficua partecipazione all’opera di rieducazione”. Il Tribunale ha sottolineato come tale condotta fosse in continuità con i reati per i quali era stato condannato, dimostrando la persistenza di un’indole problematica.
Il Ricorso e la Valutazione della Cassazione sulla liberazione anticipata
Contro l’ordinanza del Tribunale, il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa ha tentato di minimizzare l’episodio, chiedendo una rivalutazione dei fatti per dimostrare il carattere occasionale dell’infrazione e, quindi, un suo disvalore minore. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il loro compito non è riesaminare i fatti (il cosiddetto giudizio di merito), ma verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). La richiesta del ricorrente era, in sostanza, una sollecitazione a rivedere le prove, operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione: Infrazione e Partecipazione alla Rieducazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza non solo plausibili nei fatti, ma anche giuridicamente ineccepibili. La giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza, afferma che ai fini della concessione della liberazione anticipata, i rapporti disciplinari devono essere valutati in modo concreto e complessivo.
Non basta, quindi, che il detenuto mantenga per il resto del tempo un comportamento formalmente corretto. Un’infrazione disciplinare, specialmente se grave, deve essere analizzata sotto un duplice profilo:
1. Indicatore di refrattarietà: Si valuta se l’episodio indichi una condotta ancora restia al processo di rieducazione.
2. Bilanciamento complessivo: L’infrazione viene comparata con ogni altro elemento positivo emerso durante il semestre, per formare un giudizio globale sulla partecipazione del detenuto.
Nel caso specifico, l’infrazione è stata considerata sufficientemente grave da dimostrare la mancanza di un’autentica adesione al percorso rieducativo, annullando di fatto gli eventuali altri comportamenti positivi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione della pena: la partecipazione all’opera di rieducazione non è una mera formalità, ma deve essere sostanziale e costante. Una singola, grave infrazione disciplinare può essere interpretata come un sintomo della persistenza di modelli comportamentali negativi che il percorso trattamentale mira a superare. Di conseguenza, essa può legittimamente precludere l’accesso a benefici come la liberazione anticipata. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice di sorveglianza è ampia e non si limita a un calcolo matematico dei giorni di buona condotta, ma implica un giudizio complessivo sulla personalità e sul percorso evolutivo del condannato.
Una singola infrazione disciplinare può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì, secondo la Corte, una singola infrazione, se ritenuta grave e indicativa di un atteggiamento incompatibile con il percorso rieducativo, può essere sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, anche a fronte di altri comportamenti positivi.
Quale tipo di valutazione compie il giudice per la liberazione anticipata?
Il giudice non si limita a una verifica formale della condotta, ma compie una valutazione complessiva. Analizza gli episodi specifici, come le infrazioni, per capire se indichino una reale partecipazione e adesione del detenuto al programma di rieducazione, comparandoli con tutti gli altri elementi a disposizione.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha contestato un errore di diritto, ma ha chiesto una nuova valutazione dei fatti (cioè di giudicare diversamente la gravità e l’occasionalità della sua infrazione). Questo tipo di riesame è escluso dalle competenze della Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione delle norme.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure dedotte nell’atto di impugnazione da NOME COGNOME non sono consentite in sede di legittimità – o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica – e, in ogni caso, sono manifestamente infondate.
1.1. L’ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il periodo oggetto di valutazione (dal 27 dicembre 2022 al 27 giugno 2023), aveva commesso, per di più durante il periodo di sospensione dell’esecuzione di altra sanzione precedentemente iscritta, una grave infrazione disciplinare, analiticamente descritta per rimarcare il contenuto violento della condotta del detenuto, dimostrando, in continuità con i reati oggetto delle condanne in esecuzione, il mantenimento anche nel semestre di interesse, un atteggiamento di forte ostilità e di opposizione del tutto incompatibili con una proficua partecipazione all’opera di rieducazione.
Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 – 01)
1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di apprezzare un minore disvalore dell’infrazione disinclinare in ragione della sua occasionalità, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. GLYPH
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.