Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a Cutro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 7 maggio 2024, depositata il 14 maggio 2024, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara il 27 novembre 2023 nella parte in cui ha respinto la concessione della liberazione anticipata per i primi due semestri, dal 20 gennaio 2017 al 19 gennaio 2018, in quanto per questi, diversamente da quelli successivi, anche considerata la gravità del reato commesso (partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso) “non è verosimile che già durante il
primo arco temporale di detenzione, l’interessato abbia già dato prova di partecipare all’opera rieducativa”.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata evidenziando che il criterio posto a fondamento della conclusione sarebbe errato; ciò in quanto la commissione del reato, presupposto per la detenzione, non può da sola essere considerata, in astratto e in generale, in termini ostativi alla concessione della liberazione anticipata.
In data 29 luglio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’argomento posto a fondamento del diniego della concessione della liberazione anticipata per i primi due semestri.
La doglianza è fondata.
2.1. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenuta partecipazione del condanNOME all’opera di rieducazione per un periodo di un semestre.
Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionata per cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa la presenza delle condizioni deve essere effettuato con riferimento a ogni singolo periodo di pena espiata senza che possano incidere elementi estranei e a questo esterni (cfr. Corte cost. 267 del 1990).
Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condanNOME «deve
desumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che gli sono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del benefici) richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, quindi, pure considerato che la condotta tenuta in un periodo differente può essere valorizzata quale elemento negativo, si deve ribadire che la trasgressione comportamentale che assume rilievo è quella che avviene successivamente al semestre in verifica.
Solo in questo caso, infatti, il comportamento tenuto risulta significativo dell’assenza di una reale adesione all ‘opera rieducativa effettuata e influenza in termini negativi la valutazione del comportamento tenuto nel semestre precedente laddove, di contro, il comportamento tenuto nei periodi anche immediatamente antecedenti il semestre non consente di escludere ex se che una effettiva partecipazione vi sia successivamente stata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262072 – 01).
Sul punto, pertanto, come evidenziato dal Procuratore generale, si deve ribadire che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condanNOME di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata» (così espressamente da ultimo Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262072 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.
La motivazione del provvedimento impugNOME, contenuta nella sola affermazione per cui “non è verosimile che già durante il primo arco temporale di detenzione, l’interessato abbia già dato prova di partecipare all’opera rieducativa”, infatti, in assenza di qualsivoglia riferimento concreto al periodo oggetto di valutazione, non rende alcun effettivo conto delle ragioni sulle quali si
fonda il giudizio negativo in relazione al periodo in esame per cui la stessa ris fondata su di una mera congettura.
A fronte delle considerazioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, attenendo ai principi esposti e libero nell’esito, proceda a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 24 settembre 2024
Il Consiglier estensore
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