Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16918 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Sparanise il 01/06/1964
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale militare di sorveglianza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di sorveglianza disattendeva l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da NOME COGNOME in ordine alla pena inflittagli con sentenza n. 67/2023 della Corte militare di appello, osservando come la pena residua espianda fosse superiore a quattro anni, limite stabilito dalla legge per la concedibilità della misura alternativa.
COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico deduce la violazione degli artt. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
Tale ultima disposizione è dal ricorrente interpretata nel senso che la pena da considerare nell’ordine di esecuzione, anche ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, andrebbe calcolata al netto delle detrazioni per la liberazione anticipata relativa ai semestri non ancora maturati; detrazioni che il condannato potrebbe ottenere, nel corso della futura espiazione, in caso di partecipazione all’opera di rieducazione.
Calcolando da subito la liberazione anticipata potenzialmente concedibile sui periodi di detenzione a venire, la pena espianda risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al limite quadriennale di cui all’art. 47 Ord. pen., legittimando l’ammissione al richiesto affidamento in prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il comma 10-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recita: «Fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione».
La disposizione, come chiarito nella relazione illustrativa allegata al d.d.l. A.S. 1183 (XIX legislatura), di conversione in legge del d.l. n. 92 del 2024, si inserisce in un più ampio disegno di riforma della disciplina in materia di liberazione anticipata, cui attende l’intero art. 5 dl. n. 92, cit.
Lo scopo dell’intervento legislativo è quello di garantire un’applicazione più efficace dell’istituto, sia dando maggiore certezza al condannato circa la maturazione, nel corso dell’esecuzione della pena, del beneficio e circa la sua entità, sia semplificando il procedimento di riconoscimento del beneficio stesso e ottimizzando i tempi di intervento della magistratura di sorveglianza.
L’intervento in discorso prevede così anzitutto, tramite la menzionata interpolazione nell’art. 656 cod. proc. pen. del comma 10-bis, cit., che nell’ordine di esecuzione siano conteggiate dal pubblico ministero tutte le detrazioni previste dall’art. 54 Ord. peri. e che potranno essere concesse una volta iniziata l’esecuzione della pena, in modo tale che al destinatario siano immediatamente note sia l’entità originaria della pena, sia l’entità inferiore della pena che sarà concretamente espiata in caso di ottenimento delle detrazioni stesse.
Si prevede, altresì, che nello stesso ordine di esecuzione sia contenuto l’avviso al condannato che, per godere delle detrazioni in discorso, egli dovrà partecipare all’opera di rieducazione a norma dell’art. 54 della legge penitenziaria.
L’assetto, conseguente alla riforma, mira dunque ad un ordine di esecuzione capace di inquadrare sin dall’inizio l’esatta portata delle possibili detrazioni penali, agevolando il relativo computo, e al tempo stesso finalizzato a «promuovere l’adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni, ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all’opera di rieducazione» (A.S. 1183, cit., pag. 6).
L’esclusione di ogni anticipato automatismo nell’operatività della riduzione premiale – accompagnata, nel disegno riformatore, dalla selezione di meccanismi atti ad attenuare il sovraffollamento carcerario, imperniati sulla valutazione concreta da parte della magistratura di sorveglianza circa la meritevolezza della condotta del condannato – è stata ribadita nel corso della discussione in seno alla Commissione Giustizia del Senato (v., in particolare, il resoconto della seduta del 17 luglio 2024, n. 173) e si è tradotta nell’approvazione dell’emendamento 5.100 del Relatore, recepito nel testo definitivo della legge di conversione.
L’emendamento, incidendo sul comma 2 dell’art. 5 d.l. n. 92 del 2024, ha riformulato l’art. 54, secondo comma, Ord. pen., facendo onere alla cancelleria
dell’Ufficio di sorveglianza competente di comunicare al pubblico ministero dell’esecuzione «la concessione, la mancata concessione o la revoca del
beneficio» della liberazione anticipata, e non soltanto il diniego o la revoca di esso, come previsto nella formulazione iniziale del medesimo art. 5, comma 2, la
quale poteva indurre a ritenere che il beneficio dovesse essere, in difetto di contraria comunicazione, presunto e anticipatamente riconosciuto.
4. L’esegesi testuale e teleologica del nuovo art. 656, comma 10-bis, cod.
proc. pen. induce, conclusivamente, a considerarne l’ambito precettivo come inteso ad incentivare la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione,
mediante l’immediata evidenziazione e l’esatta quantificazione dell’entità di pena che questi potrà evitare di scontare laddove assicuri, in corso di esecuzione, una
tale partecipazione.
Una siffatta prospettazione dovrà essere, se del caso, tradotta in effettivo abbuono premiale attraverso provvedimenti espressi di concessione ad opera del
competente magistrato di sorveglianza.
Detta prospettazione non equivale, viceversa, al riconoscimento anticipato del beneficio, utile all’eventuale quantificazione della pena sotto la soglia, altrimenti oltrepassata, di concedibilità delle misure alternative alla detenzione.
A tale ultimo fine possono essere viceversa presi in considerazione i periodi di presofferto indicati nel comma 4-bis dell’art. 656, cit., previa deliberazione conforme del magistrato di sorveglianza competente (che il pubblico ministero dell’esecuzione dovrà peraltro, se necessario in vista dell’eventuale sospensione del titolo, e fuori delle ipotesi di cui all’art. 4-bis ord. pen., sollecitare e comunque attendere, pena la possibile insorgenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, COGNOME, Rv. 27115701).
L’ordinanza impugnata appare conforme agli indicati principi di diritto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del suo proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/05/2025