Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13032 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13032 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
uofta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME h2t1e le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri – composti, ciascuno, da una pluralità di segmenti temporali – decorsi: 1) tra il 25 maggio 2010 ed il 21 gennaio 2019; 2) tra il 22 gennaio 2019 ed il 13 ottobre 2021.
A tal fine, ha osservato che i periodi indicati sono stati contrassegnati dalla commissione, da parte del condannato, di gravi reati, sintomatici di mancata adesone all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione e, ostativi al riconoscimento della liberazione anticipata.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza respinto il reclamo senza considerare che i fatti valorizzati in senso preclusivo all’accoglimento della richiesta si collocano in momenti che, sia pure compresi nell’arco dei periodi indicati, sono assai distanti dalle frazioni temporali più risalenti.
Aggiunge che il provvedimento impugnato si pone, da un canto, in radicale ed insanabile contraddizione con quelli con cui gli è stata riconosciuta la liberazione anticipata con riferimento a semestri successivi rispetto alle medesime condotte illecite e trascura, dall’altro, le note, altamente positive ed attestate da plurimi encomi, acquisite in ordine al comportamento da lui tenuto in costanza di restrizione, che avrebbero dovuto diversamente orientare la discrezionalità del giudice di sorveglianza, tanto più in quanto afferenti a condotta successiva rispetto alle segnalate manifestazioni devianti.
Il Procuratore generale, con requisitorla scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. L’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di riecucazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di con-etti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/200:12, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Ne consegue che ciascun semestre in relazione al qualeesso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
La giurisprudenza di legittimità ha, ulteriormente, stabilito che «Ai fini dell’applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo
temporale, GLYPH purché GLYPH si GLYPH tratti GLYPH di frazioni di semestre che GLYPH si GLYPH prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieoucazione» (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 275849 – 01; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 239884 – 01; Sez. 1, n. 1019 del 04/02/1999, Sessa, Rv. 213557 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici testé enunciati.
Per un verso, ha ritenuto, in una prospettiva di maggior favore nei confronti del condannato, di potere procedere alla valutazione unitaria di segmenti temporali assai distanti nel tempo.
Per l’altro, ha assegnato rilevanza decisiva a condotte illecite – un reato di narcotraffico di lieve entità ed una rapina aggravata – la cui consumazione si colloca all’interno di ciascuno dei semestri, per come costruiti.
Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente pone l’accento, in primo luogo, sulla concorrente esistenza di elementi attestanti la sua meritoria partecipazione all’opera di rieducazione, ovvero su circostanze che, per quanto sopra chiarito, sono state ritenute, all’evidenza, minusvalenti nel contesto di una valutazione che appare, nel suo comp l esso, scevra da qualsivoglia deficit razionale.
Né, va aggiunto a confutazione dell’ulteriore – e principale – obiezione del ricorrente, il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza si pone, in alcun modo, in contraddizione con le decisioni con le quali, in relazione a diversi periodi detentivi, COGNOME si è visto riconoscere la liberaz i one anticipata né con il principio per cui, tendenzialmente, le condotte attestanti l’omessa partecipazione all’azione di rieducazione possono essere’ a determinate condizioni, valutate, oltre che con riferimento al semestre in cui si collocano, a quelli precedenti e, in casi eccezionali, financo a quelli successivi.
COGNOME ha, invero, fruito, per effetto di ordinanza d& 7 febbraio 2019, della liberazione anticipata quanto al periodo, non scomposto, 5 luglio 2018 – 5 gennaio 2019, successivo rispetto alla commissione del reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che è stata, invece, valorizzata per respingere la sua istanza con riferimento ad un periodo che, per la quasi totalità, è anteriore alla consumazione di quell’illecito.
Sul punto, è utile notare che la presenza, all’interno del semestre «composto», di un periodo, pari a diciotto giorni (dal 20 al 21 giugno 2018 e dal 5 al 21 gennaio 2019), temporalmente posteriore rispetto al fatto sintomatico di mancata partecipazione al trattamento rieducativo, non scardina il ragionamento
seguito dal Tribunale di sorveglianza, avuto riguardo alla finalità dell’inserimento di quei segmenti nel computo del semestre’ ovvero ad uno scopo funzionale all’eventuale conseguimento di un risultato utile per il condannato, prima ancora cne all’assoluta preponderanza, nella composizione del semestre, di periodi (dal 25 maggio al 26 agosto 2010 e dal 24 aprile al 3 luglio 2016, per un totale di cinque mesi e dodici giorni) precedenti rispetto al 20 giugno 2018.
Similmente, il riconoscimento, nei confronti dell’odierno ricorrente, della liberazione anticipata per i quattro semestri decorrenti dal 28 maggio 2019 al 28 maggio 2021 si palesa perfettamente armonico con il diniego frapposto in relazione al semestre ottenuto sommando – anche in questo caso, nell’esclusivo interesse di COGNOME una frazione temporale (dal 22 gennaio al 9 marzo 2019) anteriore alla commissione della rapina del 28 maggio 2019 con altra (dal 25 maggio al 13 ottobre 2021) che, quantunque largamente successiva, è stata utilizzata per comporre un semestre che,altrimenti, non avrebbe potuto essere oggetto di considerazione ed all’interno del quale si colloca il comportamento
Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell’apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente ai semestri nei quali le condotte de quibus agitur si inseriscono, della domanda di liberazione anticipata.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. per.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/12/2023.