Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20821 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG
1.La Corte di appello di Cagliari il 26-27 ottobre 2023 ha rigettat richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME, il quale aveva chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per av patito ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 12 ed il 16 di set 2022, a casa del denunciato ritardo con il quale il Magistrato di sorveglianz ha concesso quarantacinque giorni di liberazione anticipata.
In particolare, la Corte di appello ha ri t enuto la domanda infondata in base al tenore testuale dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il Magistrato di sorveglianza decide sull’istanza di concession liberazione anticipata non prima di quindici giorni dalla richiesta del pare P.M., onde consentire di svolgere gli accertamenti necessari, tenuto conto l’istanza è stata depositata non prima del 3 settembre 2022 e c provvedimento concessivo – di cui si sottolinea la efficacia costitutiva – è emesso il 16 settembre 2022, cioè entro il tredicesimo giorno..
Ho osservato, dunque, il giudice di merito essere concretamente irrilevan la sollecitata questione di legittimità costituzionale.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza Angelo AVV_NOTAIO, tramite Difensore d fiducia, affidandosi ad un solo motivo con’ il quale denunzia violazione di l (artt. 24 e 111 Cost.); in subordine, sollecita la Corte a sollevare quest costituzionalità.
3.1. Ripercorsa la motivazione reiettiva, ritiene il ricorrente ch < valorizzazione da parte della Corte di appello del termine di almeno – quin giorni per provvedere, onde syolgere la necessaria istruttoria, di cui all'a bis dell'ordinamento penitenziario sia «censurabile, in quanto irrispettosa del principio, indiscutibilmente basilare in quanto sancito dalla Costituzione, secondo il quale la libertà costituisce uno dei primari diritti "sacri ed inviolabili". Ed al operando secondo i principi (altrettanto basilari) che regolano la gerarchia delle fonti normative, ben avrebbe dovuto la Corte di merito disapplicare il disposto – dell'art. 69 bis della L. n. 354 del 26 luglio 1975» (così alla p..3 del ricorso).
3.2. In subordine, la Difesa formula istanza di rimessione degli atti a Corte costituzionale, «indicato come viziato da relativa illegittimità l'art. 69 bis della L. n. 354/75, nella parte in cui prevede lo spirare del termine dilatorio quindicinale, anche laddove il condanNOME abbia partecipato all'opera di rieducazione ex art. 54 della stessa legge e, conseguentemente, debba venir liberato anticipatamente» (così alle pp. 4-5 del ricorso).
Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2024 chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L'Avvocatura erariale con la memoria del 20 gennaio 2024 ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L'art. 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975 prevede testualmente, che «Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e ,anche in assenza di esso».
Chiara la ratio: prevedere un termine per acquisire le informazioni necessarie per decidere cognita causa.
Infatti, come puntualizzato , nella parte motiva di Sez. 4, n. 30403 05/07/2022, Min. Econ. in proc. NOME AVV_NOTAIO, non mass. (sub n. 10 del "considerato in diritto", p. 10), il provvedimento sulla richiesta di libe anticipata interviene necessariamente «a seguito di attività discrezionale frutto di istruttoria. La décisione del magistrato di sorveglianza, difatti, presuppone una necessaria istruttoria, che in concreto potrebbe rilevarsi ~essa / caratterizzata anche .dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero e dalla richiesta e successiva valutazione di apposita relazione o, se il caso lo ~leda, di plurime relazioni redatte da esperti dell'istituto di pena o addirittura, ancora una volta se il caso lo richiede, di più istituti (eventualmente frequentati dell'instan nel periodó di riferimento), ovvero ancora di relazioni con riferimento al trattamento in eventuali comunità esterne. L'Autorità è in particolare chiamata a accertare (oltre alla sussistenza degli altri presupposti) che il condanNOME abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipat implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di' rieducazione e ai fini del suo più efficace reinserimento in società».
Rispetto all'indicato termine di quindici giorni, nessun ritardo vi è st , parte del giudice di merito nel provvedere.
Estremamente vaga, infine, la sollecitazione contenuta nel ricorso avanzare questione di illegittimità costituzionale, questione che sarebbe in caso irrilevante nella presente vicenda.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex rt. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisibilità (Co Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratori inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diri in dispositivo.
Infine, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dal Min , resistente, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa de ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistent -che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 08/02/2024.