Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha rigettato il reclamo proposto da NOME avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 2/12/20181/6/2020, 22/10/2020-24/10/2020 e 15/4/2021-15/10/2022;
Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 2/2/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale non avrebbe proceduto a una valutazione unitaria del periodo passato in comunità e si fonderebbe su episodi isolati;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con l’analitico riferimento alle numerose violazioni che si sono succedute nel tempo ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell’impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del procedimento impugnato), ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);
Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell2 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
;€. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna / 1. GLYPH ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1’8/02/2024