Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8293 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8293 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 18/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza in data 7 aprile 2025, che aveva dichiarato inammissibile, per espiazione della pena, l’istanza di liberazione anticipata ex artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata dallo stesso in relazione alla pena dei lavori di pubblica utilità inflittagli con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 24 settembre 2024.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 54 e 69bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta carenza di interesse che era invece sussistente, come già ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 20311 del 2025). ¨, infatti, possibile fare valere la pena espiata senza titolo in relazione a una diversa futura condanna ovvero in vista di una eventuale proposizione di un’istanza risarcitoria riconnessa all’errore giudiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Non risulta controverso che NOME COGNOME fosse sottoposto unicamente all’espiazione dei lavori di pubblica utilità per la quale richiedeva il beneficio della liberazione anticipata e che, alla data della pronuncia del Tribunale di sorveglianza, detta pena fosse stata già interamente espiata.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «non sussiste l’interesse
del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorchØ, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 277825 – 01, ha osservato che Ł inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non Ł applicabile per un reato non ancora commesso).
Tanto premesso, la questione dell’ingiusta detenzione, affacciata per dimostrare l’interesse al reclamo e all’odierno ricorso, Ł proposta in modo del tutto ipotetico, senza neanche chiarire a quale detenzione essa si riferisca.
3.1. Ove il ricorrente volesse fare riferimento alla mancata concessione del beneficio della liberazione anticipata per la pena espiata oggetto del presente giudizio, si tratterebbe di una ipotesi del tutto impraticabile poichØ manca il presupposto costituito, appunto, dalla concessione del beneficio in data anteriore alla espiazione della pena.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non Ł configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena» (Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, COGNOMEAgui, Rv. 264708 – 01; nella fattispecie il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta), mentre possono rilevare eventuali ritardi nella trasmissione degli atti (Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, COGNOME, Rv. 271157 01) e nell’esecuzione del provvedimento che concede il beneficio (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, COGNOME, Rv. 268617 – 01).
3.2. D’altro canto, Ł manifestamente infondata l’argomentazione secondo la quale l’interesse al reclamo e al ricorso sussisterebbe in vista della possibilità di usufruire, per un diverso titolo, della fungibilità della pena espiata in eccesso sul titolo in espiazione se fosse stato concesso il beneficio della liberazione anticipata oggetto del presente giudizio.
La doglianza Ł priva di qualunque fondatezza poichØ la fungibilità Ł richiesta in vista di una futura eventuale condanna e perchØ non Ł neppure enunciata la sussistenza del presupposto per la fungibilità costituito dalla commissione di un reato in data anteriore alla pena (in ipotesi) espiata senza titolo ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
3.3. Conclusivamente va sottolineato, sempre con riguardo alla palese infondatezza della domanda, che la liberazione anticipata, prevista dal citato art. 54 ord. pen., non si applica «alle pene sostitutive previste dal Capo» III della legge 24 novembre 1981, n. 689, portante «Modifiche al sistema penale», tra le quali rientra il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall’art. 56bis , stessa legge.
Infatti, a norma dell’art. 76 della richiamata legge n. 689 del 1981, a dette pene sostitutive «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12bis , 51bis , 51quater e 53bis della legge 26 luglio 1975, n. 354» e non già anche l’art. 54 ord. pen.
Da ciò discende che era manifestamente infondata l’istanza di riconoscimento della liberazione anticipata con riguardo alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità espiato dal condannato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME