Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorvegli< nza li Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del 1agitrato di sorveglianza della medesima città del 20/12/2023, che aveva disatteso la richiesta di concessione della liberazione anticipata – relativamente al periodo corn9reso fra il 03/01/2006 e il 03/01/2014 – inoltrata da NOME COGNOME, ;oggetto condannato con sentenza del 19/02/2015 della Corte di appello di Napoli, passata in giudicato il 26/11/2015, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.
2. Ricorre per Cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell'AVV_NOTAIO, deducendo violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della egge penale, nonché vizio della motivazione.
L'ordinanza COGNOME impugnata COGNOME desume, COGNOME incongruamente, COGNOME l’attuai tà dei collegamenti con la criminalità organizzata, a carico del condannat0, in ‘)ase alla caratura delinquenziale dello stesso, evidenziata dalla relazione della DD,, nonché dai colloqui autorizzati intrattenuti con NOME COGNOME, detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che in fa . za della pendenza – a carico dello stesso COGNOME COGNOME di procedimenti per l’irlotesi di reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato con riferimento agli anni l:he v3nno dal 2011 al 2015.
Erra il Tribunale di sorveglianza, però, laddove sopravvaluta la Ilevanza delle specifiche infrazioni contestate al ricorrente, reputandole atte a condizionare negativamente la valutazione di tutti i semestri oggetto dell’istanza, ad alta della distanza cronologica e del lasso di tempo durante il quale il condannato non si è reso autore di alcuna infrazione. L’ordinanza impugnata, inoltre, è v ziata da inammissibili presunzioni e ancorata a dati fattuali inconsistenti, nel purto in cui desume la sussistenza di contatti del COGNOME con la criminalità organi zata, ad onta della dimostrazione, pacificamente offerta dalla difesa, circa il tatto ::he NOME COGNOME abbia sposato NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME, a E ua volta sorella del ricorrente.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Giova precisare, in primo luogo, come la norma di cui all 26 luglio 1975, n. 354 postuli – quale requisito per l’accesso al anticipata – la prova in ordine alla proficua partecipazione del conda di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia q riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, è finalizz ‘art. 54 legge a literazione nato all’opera ale concreto ìta a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociak
La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 12000 n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del tratta l mer to e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i cc mpagni, con la famiglia e la comunità esterna”. La norma esige, dunque, la condu,ione sul piano oggettivo di un’indagine attinente al comportamento esternato dal cetenuto, in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle riodalit di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto ca figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato da familiari o da altre relazioni significative.
Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1, o: mma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono i -1 rilievo l’osservanza delle regole interne, nonché il mantenimento di una :ondotta corretta.
2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qua sivo; lla altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprez,:amento giudiziale da compiere rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio rocesso – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da condotte delir e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello progrinstico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
2.2. Pur dovendosi valutare, infine, la condotta de COGNOME ric liedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferi ;ce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in ‘ostanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso iegativo – anche ai periodi precedenti, pur se immuni da rilievi; la ricaduta nel rei: to è poi,
COGNOME
il
indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’cpera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (si veda Sez. 1, n. :702 del 14/04/1997, COGNOME, rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successi in stato di libertà; si vedano anche Sez. 1, n. 47710 del 22/09/20. 252186 e Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME, rv. 216850). o ca rimesso 1, COGNOME , rv.
L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche antecedenti – sebbene certamente ammissibile – resta strettamente dunque, dalla circostanza che il comportamento serbato possa di gron lunga cona zionata, in 😮 n creta assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto’ rispetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: «Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai ‘ini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che Jri fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale cl a lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazior e anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce» (Sez. 1, n. 1 .597 del 28/02/2013, Mansi, rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, rv. 267245 e, infine, Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, COGNOME, rv. 263428).
Tanto premesso al fine di delineare il quadro normativa e giurisprudenziale di interesse, pare a questo Collegio che il provvedimento impugnato non chiarisca – in maniera puntuale ed esaustiva – le ragioni della ritenuta incidenza, di condotte temporalmente collocabili in momenti di gr m lunga successiva, su periodi di valutazione di parecchio antecedenti. L’addebit 🙂 mosso al condannato – cristallizzato in una imputazione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso nell’arco temporale intercorrente fra il 2011 e il 015 – è stata correttamente considerato connotarsi in termini di elevata intrinseca gravità, in quanto trattasi sicuramente di condotta univocamente espressiva di r: dicata e perdurante adesione a modelli di illegalità.
3.1. Se ne è concluso, poi, che tale condotta potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condannato al programma rie iucativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi effettriannente estremamente lontani.
In relazione a tale ultimo profilo, però, non è dato rinver ire ideguata motivazione a sostegno.
3.2. Successivamente alla conclusione di tale arco temporale, :isulta a carico del condannato anche una imputazione ex art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n.
285, collocabile al novembre del 2015; anche in relazione alla ricaduta sfa,forevole esplicata da tale condotta e, soprattutto, quanto alla ritenuta valer za t mporale degli effetti negativi della stessa, in relazione all’intero periodo in n Tribunale di sorveglianza ha mancato di fornire adeguata e congrua alutazione, il spie azione.
3.3. A suffragio della valutazione in termini di negativ tà, -i è poi nell’ordinanza impugnata il richiamo ai contenuti e agli esiti della nota della D.D.A. del 16/11/2023, che sottolinea la intonsa e rilevante caratura crirrinale di COGNOME. Tali conclusioni, però, non sono né esposte, né esausti lamente valutate, nella struttura motivazionale dell’avversato provvedimerrto; . .2mmeno ne viene esplicitato, del resto, il ritenuto riverbero negativo, sull’int ?T° arc temporale sottoposto ad esame.
3.4. Si è ritenuto, insomma, che gli elementi di valutazione e co oscenza sopra sintetizzati fossero espressivi di una perdurante adesione a rrodelli di devianza. Se ne è concluso, consequenzialmente, che tali dati pDtessero riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del conda mato al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi effettivamente parecchio risalenti.
In relazione a tale ultimo profilo, però, non è dato rinvenire, nell’o -dinanza impugnata, adeguata motivazione a sostegno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annu lamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché – con libertà negli esiti – colmi la sopra evidenziata lacuna argomentativi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Trii unale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.