Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/12/2024
R.G.N. 35752/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Ricadi il 18/03/1963
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo dal 19/09/2006 al 10/07/2009, perchØ non compreso nel titolo in espiazione e già oggetto di declaratoria di inammissibilità pronunciata dall’ufficio di sorveglianza di Catanzaro.
Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della sopravvenuta ammissibilità dell’istanza, avendo il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro inserito detto periodo nel titolo in espiazione, per ragioni di fungibilità, ma l’ha ritenuta non accoglibile perchØ il detenuto Ł stato condannato per i delitti di detenzione e porto illegale di armi commessi dal 2002 al 2009, condotta che impone di escludere la sua partecipazione all’opera di rieducazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore
avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare il reale disvalore delle condotte di cui alla condanna citata, senza esercitare i suoi doverosi poteri istruttori, mentre la Corte di cassazione vieta ogni automatismo tra simili condotte e il diniego del beneficio. Il Tribunale non ha proceduto alla lettura della relativa sentenza, ma si Ł basato solo sul contenuto del casellario giudiziario, di per sØ ambiguo dal momento che appare sanzionata una condotta che il ricorrente avrebbe tenuto, in parte, mentre era detenuto per altra causa. Non era onere del ricorrente allegare tale sentenza, dal momento che ignorava, fino all’emissione dell’ordinanza impugnata, che il Tribunale avrebbe dato rilevanza a detto provvedimento.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. La concessione della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 Ord. pen., richiede che il detenuto abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, ed Ł logica l’affermazione secondo cui la commissione di ulteriori reati, nel periodo richiesto o immediatamente dopo di esso, possa essere valutata come dimostrazione dell’assenza di tale partecipazione, non potendosi ritenere che abbia partecipato attivamente ad essa un soggetto che continui a delinquere durante il suo periodo di detenzione, oppure riprenda la condotta criminosa dopo la sua scarcerazione.
Questa Corte, però, ha ripetutamente affermato che alla condanna riportata dal detenuto per nuovi delitti commessi durante o dopo la detenzione non può conseguire automaticamente il diniego della concessione del beneficio, o la sua revoca qualora esso sia stato già concesso: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, Ord. pen., che prevede appunto la revoca della liberazione anticipata nel caso che il detenuto riporti una condanna per un delitto non colposo commesso dopo la sua concessione, nella parte in cui prevede una revoca automatica «anzichØ stabilire che la liberazione anticipata Ł revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio». La Corte costituzionale ha ritenuto, infatti, che l’automatismo della revoca del beneficio contrasti con la finalità dello stesso, che Ł quella di stimolare il detenuto a partecipare all’opera rieducativa nella consapevolezza della forte riduzione di pena che ne può derivare, in quanto rischia di vanificare lo sforzo del detenuto in tal senso, anche a fronte di condanne successive che egli possa riportare per fatti di scarsa rilevanza e non dimostrativi di un suo effettivo rifiuto della risocializzazione.
Alla luce di questa pronuncia la Corte di cassazione ha, pertanto, ritenuto che anche il diniego della liberazione anticipata non possa conseguire automaticamente alla commissione di un nuovo delitto, ma che in relazione ad ogni condanna contestuale o successiva al semestre di riferimento il giudice debba valutare se la condotta tenuta sia priva di una effettiva rilevanza negativa o sia dimostrativa dell’omessa partecipazione all’opera rieducativa, e solo in quest’ultimo caso debba negare la concessione del beneficio. Così, ad esempio, hanno affermato Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 («In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio
non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purchØ si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto»), e Sez . 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280435 («In tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione»).
Per queste ragioni, inoltre, si Ł stabilito che «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poichØ tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859).
L’ordinanza impugnata non si Ł conformata a questi principi.
Essa risulta, infatti, apodittica, in quanto si limita, con un breve periodo, a riferire l’intervenuta condanna per un delitto continuato di detenzione e porto di armi commesso dal 2002 al 2009, risultante dal certificato del casellario giudiziale, e ad affermare che «alla luce di quanto sopra appare evidente che nel periodo richiesto il detenuto non abbia aderito all’opera di rieducazione».
E’ mancata del tutto, pertanto, la valutazione della rilevanza della condotta tenuta che, in questo caso, avrebbe richiesto lo specifico esame della sentenza in questione. Il dato riportato nel certificato del casellario giudiziale, infatti, da un lato Ł ambiguo, in quanto appare descrivere una condotta di reato difficilmente compatibile con lo stato di detenzione, perdurato per circa tre anni del lungo periodo in cui quel delitto continuato risulta essere stato commesso, e dall’altro lato riferisce di un delitto commesso, in parte, prima del periodo di detenzione in esame, il quale, quindi, secondo il principio giurisprudenziale sopra citato, non dovrebbe influenzare negativamente la valutazione della concedibilità della liberazione anticipata per il periodo trascorso in carcere dopo la commissione del reato stesso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così Ł deciso, 11/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME