Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18513 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione al semestre di pena espiata dal 26 febbraio 2020 al 28 agosto 2020;
richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall’art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), dall’art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, COGNOME Witt, Rv. 258743 – 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, COGNOME, Rv. 252355);
ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 – 01);
ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazion all’opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutat nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell’attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 3071.7 del 27/05/2019,
COGNOME, Rv. 277497; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 271595; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando il rigetto della liberta anticipata in relazion al suindicato semestre, in occasione del quale (5 aprile 2020) si era verificato l’episodio della intromissione nella conversazione tra altri due detenuti appartenenti ad altro gruppo di socialità, per affermare che «lui era Procuratore a Reggio», affermandone la gravità, a dispetto della lievità della sanzione (ammonizione inflitta), essendo stata violata una regola fondamentale del regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.;
rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tale fatto ritenuto sicuro indice di mancata partecipazione all’opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
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