Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 14/07/1977
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per la frazione detentiva semestrale compresa tra il 29 settembre 2023 e il 29 marzo 2024.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME articolato in un’unica censura, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Ritenuto, invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, il 5 febbraio 2024, aveva riportato una sanzione disciplinare, per avere posto in essere, unitamente ad altri detenuti, un comportamento intramurario contrario ai doveri d’istituto.
Ritenuto che il percorso argonnentativo del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini unitari, mirando a verificare l’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.