Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34935 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a RICADI il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L ‘ AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 settembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di L ‘ Aquila aveva respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l ‘ ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo dal 19 settembre 2006 al 10 luglio 2009. Secondo il RAGIONE_SOCIALE, in tale arco temporale, COGNOME non aveva partecipato all ‘ opera di rieducazione, essendosi reso responsabile, secondo quanto si evinceva dal certificato del casellario giudiziale, dei delitti di detenzione e porto illegale di armi, commessi dal 2002 al 2009, per i quali era stato condannato con sentenza del 22 settembre 2016 emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, irrevocabile il 15 novembre 2017.
1.1. Con sentenza n. 7/2025 resa in data 11 dicembre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento rilevandone l ‘ apoditticità, essendosi lo stesso limitato a riportare l ‘ intervenuta condanna, senza valutare in concreto la condotta tenuta da COGNOME nel periodo in valutazione, in particolare attraverso lo specifico esame della sentenza in questione. E ciò anche in quanto il certificato del casellario giudiziale descriveva una condotta di reato difficilmente compatibile con lo stato di detenzione, protrattosi per una buona parte, circa tre anni, del periodo in cui il delitto risultava realizzato; e in quanto la commissione del delitto era iniziata, in parte, prima dell ‘ avvio del periodo di detenzione, sicché la condotta illecita non avrebbe dovuto influenzare negativamente la valutazione della concedibilità del beneficio per il periodo trascorso in carcere dopo la commissione del reato stesso.
1.2. Con ordinanza in data 8 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di L ‘ Aquila ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse di COGNOME. Secondo il RAGIONE_SOCIALE, infatti, sebbene egli avesse serbato una regolare condotta penitenziaria nei semestri in valutazione, dalla sentenza della Corte di assise di Catanzaro del 14 ottobre 2015 (confermata il 22 settembre 2016 e irrevocabile il 15 novembre 2017) emergeva il suo coinvolgimento in attività delittuose poste in essere dopo la scarcerazione avvenuta il 10 luglio 2009. La condanna, infatti, aveva ad oggetto due omicidi commessi negli anni 2002 e 2004 nonché alcune violazioni in materia di armi commesse, la prima, in Ricadi il 6 giugno 2004 (capo di imputazione C) e, la seconda, in Santa Domenica di Ricadi dal 2002 al 2009. Infatti, nell ‘ estate del 2009, dopo la scarcerazione, COGNOME aveva dato indicazioni a NOME COGNOME (il quale, in tale momento, aveva già avviato, a sua insaputa, la collaborazione con la giustizia) per l ‘ esecuzione di un omicidio, inviandogli degli SMS nei giorni 30 e 31 agosto 2009 (cfr. pp. 6-7 della sentenza di condanna). Inoltre, COGNOME aveva mantenuto perduranti rapporti illeciti con l ‘ esterno, risultanti dalla ricezione di una missiva anonima (con utilizzo di generalità di fantasia) in data 21 febbraio 2013
(cfr. pag. 43 della sentenza) nonché dall ‘ invio di altra missiva da parte di COGNOME alla zia nel settembre 2010 nella quale egli rappresentava la necessità di pulire le aree attigue a un fabbricato. Su tali premesse, il coinvolgimento in due omicidi negli anni 2002 e 2004 e il perdurante legame con la criminalità organizzata, nonché la commissione di gravi reati in epoca immediatamente successiva alla scarcerazione, avvenuta nel luglio 2009, hanno indotto il Tribunale a ritenere non sussistente il requisito della partecipazione all ‘ opera rieducativa nei semestri in valutazione, non consentendo i gravissimi i fatti ascrivibili a COGNOME una valutazione frazionata della pena espiata nel periodo in questione.
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 54 Ord. pen., in relazione agli artt. 627, 666 e 678 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta del beneficio. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che l ‘ ordinanza impugnata abbia violato i principi espressi in sede rescindente, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto chiarire quando si sarebbero verificate le condotte di reato ascritte al detenuto (nella specie, di detenzione di armi), ossia se prima, durante o dopo il periodo di detenzione oggetto della richiesta; indi avrebbe dovuto escludere, dalle condotte rilevanti per la decisione, quelle commesse precedentemente al periodo di detenzione per cui era stata presentata istanza; e, infine, avrebbe dovuto valutare se le condotte di reato commesse durante o dopo la detenzione in valutazione fossero o meno dimostrative della sua partecipazione all ‘ opera rieducativa. Al contrario, premesso che l ‘ istanza riguardava la detenzione patita dal 19 settembre 2006 al 10 luglio 2009, il Tribunale avrebbe richiamato fatti di omicidio risalenti al 2002 e al 2004, nonché una condotta in materia di armi del 6 giugno 2004 e, dunque, vicende precedenti al periodo in valutazione. Pertanto, l ‘ accostamento tra i fatti commessi precedentemente e quelli commessi successivamente alla detenzione inficerebbe la tenuta logica della decisione.
Inoltre, il Tribunale avrebbe anche violato i principi sulla valutazione frazionata dei semestri, atteso che, per come sottolineato in sede rescindente, dall ‘ ordinanza annullata, in cui si valorizzava una condotta continuata di detenzione di armi (dal 2002 al 2009), sarebbe emerso un dato temporale ambiguo quanto alla commissione del reato. Secondo la Difesa, l ‘ ordinanza impugnata non solo avrebbe dovuto escludere dagli elementi valorizzabili le condotte commesse da COGNOME precedentemente alla sua detenzione, ma, una volta individuato l ‘ esatto momento di commissione del reato in materia di armi, nell ‘ estate del 2009, avrebbe dovuto,
dapprima, verificare se tale condotta, da sola, potesse escludere la partecipazione di COGNOME all ‘ opera rieducativa; e, indi, motivare sulle ragioni per cui gli effetti negativi di tale condotta si sarebbero dovuti estendere sino a 3 anni prima, posto che l ‘ istanza del ricorrente aveva ad oggetto la detenzione patita dal 19 settembre 2006 al 10 luglio 2009, sicché la pur relativa frazionabilità dei semestri non poteva che escludere automatismi decisionali del tipo di quello applicato.
In data 8 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che la sentenza rescindente ha disposto l ‘ annullamento della prima ordinanza ravvisando un difetto motivazionale nella rappresentazione del processo valutativo dell ‘ episodio delittuoso per cui COGNOME, stando al certificato del casellario, è stato condannato; episodio in parte commesso nel periodo in cui egli era detenuto. Secondo la Suprema Corte, infatti, esso era stato preso in considerazione dal Tribunale senza verificarne il reale impatto sul percorso rieducativo del detenuto, nonché la reale corrispondenza con lo spatium temporis in cui egli era stato ristretto in carcere e in relazione al quale aveva chiesto la concessione del beneficio.
A tali indicazioni si è certamente attenuto il Tribunale, anche se, nel nuovo scrutinio compiuto in sede di rinvio, il RAGIONE_SOCIALE di merito ha seguito, secondo quanto si evince dalla relativa motivazione, un percorso valutativo marcatamente differente dal precedente, ma comunque coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sicché il medesimo si sottrae comunque alle odierne censure, le quali, pertanto, devono ritenersi infondate.
Nel provvedimento poi annullato, infatti, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che essendovi una sostanziale sovrapposizione temporale tra il periodo in valutazione (dal 19 settembre 2006 al 10 luglio 2009) e la commissione di un delitto, collocato dal certificato del casellario giudiziale tra il 2002 e il 2009, non potesse ritenersi che COGNOME avesse partecipato, in tale periodo, all ‘ opera rieducazione, essendo il positivo apprezzamento del percorso detentivo incompatibile con la commissione di un delitto.
Nel secondo provvedimento, invece, il RAGIONE_SOCIALE di merito, dopo avere compiuto il richiesto scrutinio sul contenuto della sentenza della Corte di assise di appello di
Catanzaro in data 22 settembre 2016, ha preso atto della commissione, da parte di COGNOME, di due omicidi, negli anni 2002 e 2004; di alcune violazioni in materia di armi commesse, la prima, in Ricadi il 6 giugno 2004 (capo di imputazione C) e, la seconda, in Santa Domenica di Ricadi dal 2002 al 2009; dell’incarico, dato nell’agosto del 2009, subito dopo la scarcerazione, a tale NOME COGNOME di eseguire un omicidio, con le armi che lo stesso COGNOME aveva tenuto nascoste durante la detenzione. E ha, quindi, concluso nel senso di non poter valutare favorevolmente la partecipazione di COGNOME all ‘ opera di rieducazione avuto riguardo alla condotta da lui tenuta successivamente alla scarcerazione.
4. Tanto premesso, deve osservarsi, da un lato, che coglie certamente nel segno l ‘ osservazione difensiva secondo cui, nel valutare il periodo compreso tra il 19 settembre 2006 e il 10 luglio 2009, non può certamente tenersi conto delle condotte tenute in precedenza dal richiedente, quali gli omicidi commessi da COGNOME tra il 2002 e il 2004 in un contesto di criminalità organizzata (così Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiato cui si riferisce l ‘ istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori dal regime di detenzione in carcere»).
Tuttavia, dall ‘ altro lato, le censure sviluppate nell ‘ odierno ricorso non riescono a superare le valutazioni, rese con motivazione non manifestamente illogica, del Tribunale di sorveglianza in ordine alla mancata partecipazione di COGNOME all ‘ opera di rieducazione. Il provvedimento impugnato, infatti, ha valorizzato la gravissima condotta tenuta dal detenuto subito dopo la scarcerazione, avvenuta nel luglio 2009, allorché egli, appena un mese dopo, aveva dato l ‘ incarico a un complice per l ‘ esecuzione di un omicidio, da realizzare con le armi che egli aveva tenuto occultate durante il periodo di detenzione (compreso quello in valutazione ai fini del beneficio richiesto); incarico non portato a termine per via della decisione del complice di collaborare con la giustizia.
In questo modo, con apprezzamento tipicamente di merito, il RAGIONE_SOCIALE ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il principio della valutazione frazionata per singolo semestre del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una condotta particolarmente grave possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché detto comportamento sia in grado di evidenziare come le condotte precedentemente tenute, pur apparentemente conformi alle regole penitenziarie, non fossero significative di una reale adesione all ‘ opera di rieducazione da parte del detenuto ( ex plurimis Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv.
280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
Nel caso di specie, infatti, secondo la non illogica valutazione del Tribunale, la condotta di detenzione abusiva di armi commessa nell ‘ arco temporale della sua carcerazione si è tradotta, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, nella immediata capacità di COGNOME di reiterare la commissione azioni criminose violente e di consentire la realizzazione di un ‘ immediata operatività illecita nel contesto criminale di riferimento, con ciò dimostrandosi l ‘ assenza di una positiva partecipazione all ‘ opera rieducativa anche nel periodo precedente, oggetto della richiesta di liberazione anticipata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME