Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinan in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha confermato que con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rig l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal condanNOME in relazio semestri di pena espiata dal 19 novembre 2022 al 18 novembre 2023;
richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazi anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestr riferimento, del condanNOME all’opera di rieducazione, non già l’avve conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguen partecipazione del condanNOME va parametrata, secondo i criteri indicati, che dall’art. 54 Ord. pen., dall’art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 23 sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione socia itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258743 Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, COGNOME, Rv. 252355);
ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semest comportamento del condanNOME ai fini della concessione della liberazio anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativam anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a q antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859; Sez. 1, n. 3 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072), sempre che si tratti di una violazione manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiu risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tant grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/201 Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME Costanzo Rv. 263428);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon go dei richiamati principi, confermando il rigetto della libertà anticipata in re ai semestri suindicati, in occasione dei quali il condanNOME aveva posto in reiterati episodi di malgoverno di animali, per i quali era stato sottop sanzioni amministrative, e di introduzione e abbandono di animali, integran delitto di cui all’art. 636 cod. pen.;
rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla sintomatic tali fatti, integranti peraltro violazione delle prescrizioni dell dell’affidamento in prova cui COGNOME è sottoposto, ritenuti per nulla occasi
bensì sicuro indice di mancata partecipazione all’opera di rieducazion ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamen vagliate e superate dal Tribunale;
ritenuto, infine, che nessuna incidenza può attribuirsi al mero lapsus calami consistente nell’indicazione errata delle conclusioni del Pubblico minis (rigetto, in luogo di quelle corrette, favorevoli all’accoglimento del rec considerato che la corretta indicazione risulta dal verbale di udienza e c tratta, comunque, di un parere non vincolante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente