Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO ricorre avverso l’ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento dell’8 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di cui periodo ricompreso tra il 28 giugno 2012 e il 18 settembre 2017, accogliendo la medesima richiesta limitatamente al semestre di cui al periodo tra il 25 febbraio e il 25 agosto 2020.
Il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che, dalla lettura della nota della Direzione distrettuale antimafia, era emerso che il detenuto presentava ancora una marcata e inalterata pericolosità sociale, come confermato dal fatto che lo stesso aveva un procedimento penale pendente per associazione di tipo mafioso, per condotte poste in essere in epoca anteriore e prossima al 22 maggio 2019.
Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la motivazione del provvedimento reclamato, evidenziando che, dalla lettura della successiva nota della Direzione distrettuale antimafia del 12 gennaio 2023, era emerso che il detenuto era stato riconosciuto partecipe dell’associazione di tipo mafioso di natura ‘ndranghetista denominata “RAGIONE_SOCIALE“, venendo condannato alla pena di ani 10 di reclusione perché ritenuto responsabile in concorso con COGNOME NOME di un tentativo di estorsione.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 69-bis, comma 1, Ord. pen. e 127 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nel primo motivo di reclamo, si era denunciata la mancata notifica al difensore nominato del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, circostanza che avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, in violazione del principio di non colpevolezza ex art. 27 Cost., avrebbe in maniera errata e immotivata rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa a semestri detentivi subiti fino
settembre 2017, due anni prima della presunta condotta associativa, contestata in epoca anteriore e prossima a maggio 2019 e non oggetto di condanna.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che le condotte associative contestate sarebbero state commesse in un periodo successivo a quello di detenzione.
Con memoria del 21 settembre 2023, il ricorrente trasmette copia del provvedimento del 22.3.2023 con il quale è stata rideterminata a pena, portando in deduzione il periodo di custodia cautelare sofferto dal 1.8.2009 al 21.6.2012, stante la sopravvenienza della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di assise di appello n. 4/2012 nel proc. n. 2611/2010, sicché il periodo di carcerazione subito di anni 2 mesi 6 e giorni 21 può essere computato in relazione alla pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché privo di interesse.
L’interesse a proporre una impugnazione, infatti, deve essere apprezzabile non solo nei termini di attualità, ma anche sotto il profilo della concretezza, tanto da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto; pertanto, la concretezza dell’interesse può ravvisarsi anche quando l’impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio del diritto dell’interessato, che si intende tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
Nel caso di specie, la mancata notifica al difensore del provvedimento del Magistrato di sorveglianza aveva configurato una nullità di ordine generale “a regime intermedio” e non assoluta, che è restata sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen, quando i motivi di reclamo sono stati tempestivamente presentati dal difensore e hanno riguardato il provvedimento effettivamente reclamato ed il suo contenuto motivazionale j etsnJtiorit o. 15,wk GLYPH cpmeuro rwv,LIo 1.2. Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
È opportuno premettere che, al fine dell’ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l’espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.
In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di u volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall’art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma – in modo più lato – a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.
È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell’incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all’opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costitui dalla regolarità della condotta.
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).
Sul punto, inoltre, è stato evidenziato che, nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498), come avvenuto nel caso di specie: il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che COGNOME, dopo il periodo presofferto in esame, aveva posto in essere un altro comportamento astrattamente riconducibile a un’ipotesi di reato molto grave e tale circostanza aveva fatto riverberare la sua valenza negativa ai semestri precedenti oggetto della richiesta.
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Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza – con una valutazione assorbente di qualunque altro profilo evidenziato in questa sede dal ricorrente ha ritenuto in modo ineccepibile che era condizione ostativa al riconoscimento della liberazione anticipata il fatto che il condannato avesse posto in essere in un arco di tempo corrispondente a quello in valutazione, cioè in epoca anteriore e prossima al 22.5.2019 una condotta penalmente rilevante a un anno (o poco più) di distanza dalla cessazione della detenzione, in quanto comportamento sintomatico della mancata partecipazione all’opera di rieducazione.
Il ricorrente, infatti, se da una parte lamenta la violazione del principio di non colpevolezza, dall’altra non deduce nemmeno che il fatto contestato non sia stato da lui commesso, limitandosi ad affermare che tale violazione non fosse in astratto idonea a mettere in discussione la sua partecipazione al trattamento detentivo anche per i semestri oggetto di rigetto. Di conseguenza le argomentazioni sviluppate nel ricorso (così come integrato dalla successiva nota del 21.9.2023) non possono portare in questa sede all’annullamento del provvedimento impugnato.
In forza di quanto sopra, il ricorso appare infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/09/2023