Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LONGOBARDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Rom rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOMECOGNOME avverso l’ordinanza del loc magistrato di sorveglianza del 22/09/2022 che accoglieva la sua istanza volta ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata per i due semestr 08/01/2021 al 08/01/2022, mentre la rigettava per quattro semestri, ossia 08/07/2019 al 08/01/2021 e dal 08/01/2022 al 08/07/2022.
Il provvedimento reiettivo si fondava, per quanto attiene i semestri dal 08/07/2019 al 08/01/2021, sulla notizia di reato trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE che denunciava il COGNOME per indebita percezione del reddit di cittadinanza a partire da giugno 2019 sino a gennaio 2021; e per quanto att il periodo dal 08/01/2022 all’08/07/2022, in considerazione del fatto che, in 10/03/2022, l’interessato era stato denunciato per evasione da parte del pers del Commissariato di Fiumicino.
Il Tribunale, investito del Reclamo, condivideva la disamina effettuata Magistrato di Sorveglianza, ritenendo che le descritte violazioni, costituente reato, dimostrassero che il condanNOME non aveva partecipato all’opera rieducazione.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, come unico motivo, la violazione dell’art. 54 ord. pen., la mancanza e la manifesta ill della motivazione.
Rileva la difesa che COGNOME era percettore di pensione di cittadinanza, già di reddito di cittadinanza, e, pertanto, non aveva alcun obbligo di comuni all’INPS il proprio stato detentivo. Il Tribunale non si confrontava co deduzione difensiva, sollevata in sede di reclamo, ritenendo erroneamente distinzione tra assegni ininfluente, e neppure spiegava le ragioni sulla base quali la presentazione della domanda prima della irrogazione della condanna corso di espiazione, peraltro per un reato (una bancarotta fraudolenta) che rientrava tra quelli per i quali era imposto l’obbligo di comunicare lo detentivo, fosse stata interpretata quale condotta incompatibile co partecipazione all’opera di rieducazione per i tre semestri successivi.
Infine, il Tribunale, in violazione del principio della semestralizzazion beneficio, non teneva conto di aver concesso a COGNOME la detenzione domicilia nel febbraio 2020, sulla base di relazioni di sintesi ineccepibili, che cost
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prova certa della partecipazione attiva e concreta del detenuto ai progra rieducativi.
Il sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibil ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, proponendo deduzioni manifestamente infondate e prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugNOME, la cui motivazione risulta esaustiva, logica e coerente con le risul procedimentali.
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della libera anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorvegli la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condot binari segnati dall’art. 54 ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata a prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’ope rieducazione.
Pertanto, in materia, l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorvegli è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condann all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).
La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale princi abbia carattere assoluto, non escludendo che un comportamento tenuto da condanNOME dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stat libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immun rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento riv di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiu risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2 del 14/04/1997, Rv. 207705).
Il giudice a quo ha fatto buon governo dei superiori principi.
3.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l’ordinanza non censu affatto il comportamento posto in essere dal detenuto in sede di presentaz dell’istanza, ma l’omessa comunicazione della variazione reddituale, conseguen da una parte all’intervenuta carcerazione del soggetto, e dall’altra par presenza nel nucleo familiare dell’interessato di altro soggetto, autonomame percettore del reddito di cittadinanza. Mentre il ricorrente non si confronta in
modo con quest’ultimo rilievo, con riferimento al primo non considera come giudice di sorveglianza abbia censurato una condotta truffaldina di natura omiss coinvolgente tutti i semestri attenzionati. Di talché, iatami dulDbio sussiste circa il rispetto del principio di semestralizzazione.
Sfornita di pregio è la deduzione sulla natura dei reati per i quali su l’obbligo di comunicare l’intervenuta carcerazione, poiché la stessa consegue ex lege a qualunque variazione reddituale.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha considerato irrilevante la distin tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In effetti, ai sensi d d.l. 28/01/2019, n. 4, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno componenti di età pari o superiori a 67 anni, “il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza”, i cui “requisiti per l’accesso e le regole di definiz beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato”. Tale specificazione non ricorre nel testo normativo, né il ricorrente la evidenzia.
A nulla rileva, infine, la concessione nel 2020 della detenzione domicilia atteso che quella decisione si basava su un quadro conoscitivo radicalmen mutato rispetto a quello posto a base della decisione impugnata.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il rico deve essere condanNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore d Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa olt..1 ricorso (Corte Cost. n. del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende
Così deciso, il 27 giugno 2023.