Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4117 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, con cui si denuncia la nullità per inosservanza dell’art. 54 ord. pen. dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata in relazione a semestri dal 20/01/2020 al 19/07/2020 (primo semestre), e dal 20/07/2020 al 24/12/20202, cui si aggiunge il periodo 01/08/2023- 26/08/2023 – sono inammissibili in quanto manifestamente infondate;
considerato, in particolare, che il Tribunale ha evidenziato come NOME, che si trovava agli arresti domiciliari, abbia mantenuto una condotta non regolare dal momento che nelle date 07/07/2020, 29/08/2020e 05/11/2020, nel corso di controlli, non veniva reperito presso la propria abitazione;
preso atto, inoltre, che il Tribunale, nel richiamare, in quanto condivise, TARGA_VEICOLO le considerazioni espresse dal Magistrato di sorveglianza, evidenziava come la natura delle contestazioni appalesasse con prevalenza su ogni altra argomentazione, il carattere meramente formale di qualsivoglia adesione mostrata dal detenuto, disvelando anzi la resistenza de condannato agli interventi trattamentali;
ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore-