Liberazione Anticipata: Quando una Sola Condotta Grave Può Costare la Libertà
La liberazione anticipata rappresenta un istituto fondamentale nel sistema penitenziario, un incentivo alla rieducazione del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione rigorosa della condotta del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22788/2024) ha ribadito un principio cruciale: un singolo episodio grave può compromettere l’intero percorso e giustificare il diniego del beneficio. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Un detenuto aveva presentato istanza per ottenere la liberazione anticipata relativa a un semestre di pena espiata. Il Tribunale di Sorveglianza, però, aveva respinto la richiesta. La ragione del rigetto risiedeva in un episodio specifico: il detenuto era stato colpito da una sanzione disciplinare a seguito di una lite con un altro recluso, durante la quale aveva tenuto una condotta aggressiva. Questo comportamento era stato giudicato grave e non episodico, anche alla luce di precedenti dinieghi di benefici simili.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte del Tribunale. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Principio sulla Liberazione Anticipata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse congrua e ben motivata, basata su principi giurisprudenziali consolidati.
Il punto centrale della decisione ruota attorno a come deve essere valutata la condotta del detenuto ai fini della concessione della liberazione anticipata. La Corte ha sottolineato che, sebbene la valutazione venga normalmente frazionata per ogni semestre, un comportamento particolarmente grave può avere ripercussioni che si estendono anche ai semestri contigui. Questo perché un atto di tale natura è idoneo a far presumere che il condannato non abbia partecipato in modo “pieno ed incondizionato” all’opera di rieducazione.
Le Motivazioni
La Valutazione Globale della Condotta
La motivazione della Cassazione si fonda sull’idea che il percorso rieducativo non sia una semplice somma matematica di giorni di buona condotta. Un singolo episodio di violenza o grave insubordinazione può incrinare la presunzione di avvenuta rieducazione, dimostrando che il percorso di revisione critica del proprio passato non è ancora completo. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente apprezzato l’incompatibilità del comportamento sanzionato con il percorso trattamentale, escludendone il carattere di eccezionalità.
Il Ruolo dei Precedenti Giurisprudenziali
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato specifici precedenti (tra cui Cass. n. 983/2011 e n. 4019/2020), che hanno stabilito come la valutazione della condotta possa estendersi in negativo anche ai semestri vicini a quello in esame. Questo approccio olistico permette al giudice di avere un quadro completo e non frammentario della partecipazione del detenuto al programma rieducativo.
L’Inammissibilità del Ricorso
Di fronte a una motivazione ritenuta logica e coerente con il diritto vivente, la Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Non sono state riscontrate le omissioni lamentate dal ricorrente, poiché il Tribunale aveva adeguatamente considerato la natura del comportamento e la sua incidenza negativa sul percorso di reinserimento sociale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la concessione della liberazione anticipata è il risultato di una partecipazione costante e genuina al percorso rieducativo. La buona condotta non deve essere solo formale, ma sostanziale. Un singolo passo falso, se di particolare gravità, può essere interpretato come un sintomo di una mancata adesione interiore ai valori della convivenza civile, con la conseguenza di veder precluso l’accesso a benefici penitenziari. La decisione impone una riflessione sulla necessità di un impegno continuo e incondizionato da parte del condannato per tutto il periodo di detenzione, poiché ogni azione viene attentamente vagliata ai fini del suo futuro reinserimento nella società.
Una singola sanzione disciplinare può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì, secondo la Corte, un comportamento particolarmente grave, anche se isolato, può essere ritenuto sufficiente a dimostrare la mancata piena e incondizionata partecipazione all’opera di rieducazione, giustificando così il rigetto della richiesta di liberazione anticipata.
La valutazione della condotta del detenuto è limitata al singolo semestre in esame?
No. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che la valutazione della condotta può estendersi in negativo anche ai semestri contigui a quello di riferimento, specialmente quando si verifica un episodio di particolare gravità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione in questi casi?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’8 febbraio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da COGNOME NOME per il periodo espiato dal 28/01/2023 al 28/07/2023;
Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente era stato colpito da sanzione disciplinare per una condotta aggressiva tenuta in occasione di una lite con un altro detenuto, avvenuta il 10/05/2023, fatto che veniva motivatamente apprezzato come grave e comunque non episodico alla luce di precedenti provvedimenti di rigetto di istanze di liberazione anticipata;
che la valutazione appare corretta, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condanNOME abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizioNOME all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677 – 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 – 01);
che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzioNOME visto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso – in ragione di dati specificamente evidenziati – l’eccezionalità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
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NOME COGNOME