Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42175 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42175 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH 7r0.)cit (k n -t4 n i CALA lk, csaLl CAJ rd – at- t 0 2 -5 3 `,..t.A4 GLYPH V1% . L>: GLYPH – cLt ( GLYPH IsLa31A3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecc ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da NOME.
1.1 In motivazione, premesso che il diniego riguarda un semestre (dal settembre del 2021 al 18 marzo del 2022), il Tribunale rileva che gli atti r all’episodio accaduto in data 25 febbraio del 2022 (all’interno del semest valutazione) denotano in modo inequivoco la partecipazione del COGNOME ad u episodio di aggressione fisica nei confronti di altro detenuto. Si precisa, che il procedimento disciplinare non si è concluso nei confronti del COGNOME sol un vizio di forma e che le conclusioni cui è pervenuto – da ultimo – il grup osservazione della personalità non sono condivisibili.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio motivazione.
2.1 In sintesi il ricorrente evidenzia che in modo illegittimo il Tribunale ha o di considerare i contenuti favorevoli della relazione di sintesi (allegata al basando il diniego su una valutazione sommaria dell’episodio avvenuto in data febbraio 2022.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
3.1 Le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunci effettivi profili di illegittimità dell’ordinanza impugnata si risolvono in una i contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato della c del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare.
Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della libera anticipata “ordinaria”, che la finalità principale dell’istituto, risiede, com’è consentire un più efficace reinserimento nella società del condanNOME che ab offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991).
La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenz è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili in modo effetti
costante sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente va tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, per l’appunto e come detto, soltanto “la partecipazione” del condanNOME detenu all’opera rieducativa.
3.2 Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè osta concessione del beneficio il dato formale dell’esistenza di un rapporto discipl a carico dell’interessato – non esitato in sanzione per ragioni meramente for -, ma ha congruamente e autonomamente ricostruito in fatto la condotta tenut dal COGNOME.
Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le con devianti commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione liberazione anticipata non rilevano per le eventuali conseguenze disciplinari, esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione d condanNOME alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez. I, n. del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143), in quanto mentre nel procediment disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell’istituto, di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto div profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l’effettività – o meno – d partecipazione stessa.
In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all’ Is è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sist valori promosso dall’opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ov non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità.
Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogi circa la rilevanza dell’episodio ed ha tenuto conto dei contenuti della relazi sintesi (di certo non vincolanti) e pertanto il denunziato vizio motivazion traduce in una richiesta di rivalutazione in fatto, estranea al perimetro del g di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente