Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23887 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso lordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Pavia, del 19 maggio 2023, con il quale era stato negato il beneficio della liberazione anticipata ex art 54 Ord. pen. a NOME COGNOME, detenuto presso la casa di reclusione di Voghera, in relazione al semestre dal 28 settembre 2022 al 27 marzo 2023.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art 35-bis ord. pen. e vizio di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano si limita a elencare generali principi di diritto che avrebbero fondato la legittimità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, senza vagliare le doglianze avanzate dalla difesa nel reclamo.
Il detenuto non è stato trovato in possesso di alcun telefono cellulare: diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, tale condotta è stata contestata ad altro detenuto, NOME COGNOME, che si era incontrato con l’odierno ricorrente.
Tale dato, rilevato con il reclamo, è stato del tutto ignorato dal Tribunale nell’ordinanza reiettiva.
Sotto altro profilo, si rimarca che non si comprende il ragionamento del Tribunale nel ritenere fondata la prima decisione; si fa, infatti, riferimento a un condotta immortalata da videocamere di sorveglianza nell’Istituto di detenzione, filmato che« non è mai stato acquisito né, quindi, visionato dal magistrato di sorveglianza di Pavia e dal Tribunale.
Peraltro, i redattori delle varie annotazioni di servizio, agenti di custodia descrivono le immagini come poco nitide, quindi, a parere della difesa, non idonee a fondare la presunta condotta contestata a COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di cui all’art 606, comma 1, lett. d) cod proc. pen. in relazione all’art 495, comma 2, codice di rito.
La difesa, in data 26 settembre 2023, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza l’acquisizione e, quindi, la visione delle immagini immortalate il 16 gennaio 2023 all’interno della Casa circondariale di Voghera.
La stessa difesa, in data 30 gennaio 2023, ebbe ad inviare comunicazione scritta all’istituto citato, con la finalità di ottenere la conservazione immagini di quanto accaduto il 16 gennaio 2023, aventi ad oggetto l’incontro tra COGNOME e COGNOME. Tali richieste non sono menzionate nell’ordinanza. Né in atti
si riscontra provvedimento di rigetto circa la richiesta difensiva del 26 settembre 2023 che il difensore allega, per l’autosufficienza del ricorso.
Si tratta di istanza che atteneva alla necessità di acquisire le immagini non visionate dal Magistrato di sorveglianza.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall’art. 54 ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
In particolare, in materia si è affermato il principio per il quale l’ogget della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell’esecuzione della prima parte della pena e dell’evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell’impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio).
Pertanto, COGNOME la COGNOME condotta COGNOME del COGNOME richiedente COGNOME deve COGNOME essere valutata frazionatannente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è po indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, 43091 del 27/06/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è che possono essere valutati i fatti storicamente accertati, dimostrativi
dell’insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, COGNOME Cascio, Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere agli organi di sorveglianza di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell’attitudine ad indicare una condotta restia a processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo in esame, non potendo qualsiasi infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 22935 del 4/05/2017, COGNOME, non mass.).
2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si riscontra che l’ordinanza di rigetto del reclamo conferma il provvedimento impugnato rilevando che il Magistrato di sorveglianza aveva indicato che il detenuto aveva subito un rapporto disciplinare, in data 16 gennaio 2023, perché trovato in possesso di un telefono cellulare e che si trattava di contestazione che denotava un’adesione meramente formale all’attività di rieducazione.
Nel ricostruire i fatti, però, lo stesso Tribunale di sorveglianza evidenzia che il detenuto ‘che era stato trovato in possesso del telefono cellulare non era l’odierno ricorrente bensì NOME COGNOME, cioè altro detenuto che, poco prima, aveva avuto un breve abbraccio con COGNOME, poi allontanandosi riponendo qualcosa in tasca.
Quest’ultimo, secondo la ricostruzione del Tribunale aveva negato ogni suo coinvolgimento nella detenzione del telefono cellulare e il detenuto trovato in possesso dell’apparecchio, aveva dichiarato di averlo trovato nella spazzatura. Dunque, si rende conto anche della circostanza che si era proceduto alla sospensione del procedimento disciplinare a carico di COGNOME, a seguito della trasmissione degli atti alla Procura competente.
Ciò posto, si rileva che il Tribunale giunge a respingere il reclamo con motivazione insufficiente, che sembra fondare sulla mera sussistenza del procedimento disciplinare, nonché sulla pendenza del procedimento penale, la conclusione della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
Le ragioni esplicitate, poste a fondamento della decisione, fondano sul presupposto che vi sia senz’altro (in base alla generica indicazione del contenuto
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della documentazione prodotta dalla casa circondariale di Voghera) una condotta diretta di COGNOME in ordine al possesso del cellulare, conclusione specificamente avversata con il reclamo, senza, però, che, rispetto alle osservazioni difensive devolute, sia stata data specifica e completa motivazione.
Il contenuto della motivazione dell’ordinanza appare, dunque, del tutto insufficiente rispetto alle questioni devolute con il reclamo (esistenza di immagini videoriprese dalle quali emergerebbe che il contatto tra i due detenuti era avvenuto per pochi secondi e a pochi metri da un agente di servizio, richiesta di acquisizione delle videoriprese).
Consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame, nella piena autonomia di giudizio da parte del giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso, il 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente