Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45842 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45842 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME ricorre avverso l’ordinanza del 12 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 21 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di cui al periodo ricompreso tra il 28 giugno 2012 e il 26 gennaio 2014, in ordine alla pena di anni dieci, mesi due e giorni ventotto di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 1 giugno 2021.
Il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che il presofferto cautelare espiato dal detenuto comprendeva solo un mese, mentre il beneficio richiesto è concedibile soltanto su periodi di sei mesi.
Il Tribunale di sorveglianza, pur rilevando che COGNOME aveva espiato un anno e mezzo di presofferto cautelare, non ha accolto il reclamo, dopo aver evidenziato che non vi erano i presupposti di merito per l’accoglimento, essendo emerso dagli atti che, durante il periodo considerato, l’interessato aveva perpetrato gravissime attività delinquenziali.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe acquisito le relazioni comportamentali del detenuto e avrebbe omesso di considerare che il detenuto, in relazione ad altro periodo di pena, aveva già ottenuto la liberazione anticipata.
Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che i periodi considerati erano successivi all’inizio della collaborazione di RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE (avvenuta nel 2012) e che, quindi, era ragionevole presumere che lo stesso si fosse comportato in maniera irreprensibile, come confermato dal fatto che non gli era stato revocato il programma di protezione ai sensi dell’art. 13-quater dl. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come correttamente rilevato nel ricorso, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non è possibile comprendere perché COGNOME si sarebbe dimostrato soggetto non meritevole del beneficio della liberazione anticipata, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato ad evidenziare, in maniera generica, che l’interessato era stato condannato in ordine ai reati di cui al titolo esecutivo.
Il giudice di merito, quindi, non ha espletato alcuna istruttoria, non ha acquisito le relazioni comportamentali e, soprattutto, non ha individuato quale concreto comportamento del condannato fosse sintomatico di una sua mancata partecipazione all’opera rieducativa della pena, nonostante lo stesso avesse iniziato a collaborare sin dal 2012.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover accogliere il ricorso, anche considerando che, in tema di liberazione anticipata, si configura un’ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l’individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019, Carbone, Rv. 275221).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 27/09/2023