Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37508 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo 13/2/2020 – 12/8/2020.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, il detenuto, lamentando con unico motivo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
Come evincibile dall’impugnato provvedimento, COGNOME è stato ritenuto immeritevole del beneficio, in quanto nel periodo in oggetto si sarebbe reso protagonista di due infrazioni disciplinari.
Nel primo caso, è stato sanzionato con tre giorni di sospensione dalle attività ricreative e nel secondo caso il procedimento disciplinare era stato archiviato.
Osservava il ricorrente, quanto alla prima infrazione disciplinare, che la vicenda riguardava, in realtà, il compagno di cella, sorpreso ad utilizzare un telefono cellulare; la condotta illegittima contestata all’COGNOME consisteva nell’avere affermato di non essersi mai accorto che il compagno di cella aveva la disponibilità di un telefono cellulare.
Riteneva il ricorrente che la condotta del compagno di cella non potesse essere valutata in danno dell’COGNOME, poiché attiene ad altro soggetto; quanto contestato al detenuto, ovverossia un comportamento omertoso tipico della sub cultura carceraria, lungi dall’ingenerare una grave infrazione, avrebbe dovuto essere valutato nel suo complesso, stante il fatto che il detenuto era giovane, incensurato, alla sua prima esperienza carceraria e lontano dal territorio di appartenenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto
dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
Il Tribunale di sorveglianza ha trascurato di considerare il principio espresso in sede di legittimità – che qui si condivide e ribadisce – che è illegittimo il dini della liberazione anticipata motivato con la mancata indicazione da parte del detenuto di fatti integranti illeciti disciplinari altrui, «costui non avendo l’obb giuridico di impedire l’evento o di presentare denuncia, sicché la circostanza fattuale considerata decisiva nell’ordinanza impugnata non è di per sé idonea a giustificare il diniego della liberazione anticipata» (Sez. 1, Sentenza n. 25975 del 2023; Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017, dep. 2018, Rizzaro, Rv. 273621; Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009, Isufi, Rv. 243357).
Conseguentemente, posto che il provvedimento impugnato ha fondato le ragioni del diniego unicamente sul fatto che la condotta tenuta dall’COGNOME sarebbe indicativa di una mancata partecipazione all’opera di rieducazione, poiché egli avrebbe favorito il compagno di cella nel tenere una condotta contraria alle regole carcerarie, tale motivazione è certamente manifestamente illogica e in contrasto con la lettera dell’art. 54, legge 354/75, come interpretata dai sopra richiamati arresti di legittimità.
La mera omertà dell’COGNOME che non ha denunciato la condotta del suo compagno di cella, in difetto di un obbligo giuridico in capo al medesimo di impedire l’evento ovvero di denunciare l’illecito, non può avere alcun rilievo sotto il profilo della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, poiché i due aspetti operano su piani diversi.
Se, infatti, ciò che rileva ai fini della concessione della liberazione anticipat è, come ripetutamente sottolineato, la partecipazione al programma di rieducazione, tale percorso non è per ciò stesso né compromesso, né inficiato dal fatto che il medesimo, al fine anche di potere condividere in sicurezza gli spazi comuni con altri detenuti, e non avendo alcun obbligo in tal senso, abbia tenuto una condotta omertosa circa condotte di rilievo disciplinare tenute da altri e alle quali egli era – fino a prova contraria – assolutamente estraneo.
Il ricorso merita accoglimento; l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta per nuovo esame, alla luce dei principi più sopra espressi.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside e i <mi