Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24788 Anno 2024
I
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
h GLYPH sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/e~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 6 novembre 2023 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 25 maggio 2023.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la pena in esecuzione era pari ad anni quattro, mesi tre, giorni diciassette di reclusione ed euro 8.300,00 di multa, superiore, quindi, a quanto stabilito dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione, rilevato che COGNOME aveva espiato un presofferto pari ad anni uno, mesi dieci e giorni tredici di reclusione, avrebbe omesso di rilevare che il pubblico ministero, invece di emettere nuovo ordine di esecuzione di pene q, concorrenti, era tenuto trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza al fine di p far valutare la concedibilità della liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 sui tre semestri di presofferto, che – qualora concessa – avrebbe ricondotto la pena finale al di sotto del limite di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., «al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n 354».
Nel caso di specie, pertanto, il pubblico ministero, dopo aver rilevato che COGNOME aveva espiato un periodo di detenzione pari ad anni uno, mesi dieci e giorni tredici di reclusione (relativo, quindi, a un periodo comprendente tre semestri utili per la liberazione anticipata) e che la pena da eseguire era pari ad anni quattro, mesi tre e giorni diciassette di reclusione ed euro 8.300,00 di multa, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., computando le detrazioni previste dall’art. 54 Ord. pen. su tre semestri, la residua pena da espiare era astrattamente inferiore al limite di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 12/03/2024