Liberazione anticipata: quando una sola infrazione blocca il beneficio
La liberazione anticipata rappresenta un incentivo fondamentale nel percorso di recupero di un detenuto, premiando la partecipazione attiva all’opera di rieducazione. Tuttavia, la condotta all’interno dell’istituto penitenziario è un fattore decisivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 38303/2024) ha chiarito come una singola, ma grave, infrazione disciplinare possa essere sufficiente a negare questo importante beneficio, delineando i confini tra la valutazione di merito del giudice e il controllo di legittimità della Suprema Corte.
I fatti del caso: la richiesta di un detenuto
Un detenuto aveva presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che gli aveva negato la concessione della liberazione anticipata. Il diniego si basava su un episodio specifico avvenuto durante il semestre di valutazione (dal 17 marzo 2021 al 16 settembre 2021): il condannato si era reso responsabile di una grave infrazione disciplinare, consistente in atti di intimidazione e sopraffazione nei confronti di altri compagni di detenzione.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva considerato tale comportamento come un chiaro segnale di ostilità e opposizione al percorso rieducativo, in continuità con la gravità dei reati per i quali era stato condannato. Questa condotta, secondo il giudice, era del tutto incompatibile con una “proficua partecipazione all’opera di rieducazione”, requisito essenziale per ottenere il beneficio.
Il ricorso in Cassazione e i limiti del giudizio di legittimità
Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, il detenuto ha tentato di ottenere una riconsiderazione dei fatti, chiedendo una rivalutazione che sminuisse la gravità dell’infrazione disciplinare commessa. In sostanza, ha contestato il peso che il Tribunale di Sorveglianza aveva attribuito a quell’unico episodio, sostenendo che non dovesse essere considerato un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio.
Le motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sul processo di valutazione per la liberazione anticipata. I giudici supremi hanno sottolineato che le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza erano non solo plausibili nei fatti, ma anche giuridicamente ineccepibili.
La giurisprudenza costante, infatti, stabilisce che ai fini del giudizio sulla partecipazione all’opera di rieducazione, tutti i rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati. Questo non significa che qualsiasi infrazione precluda automaticamente il beneficio. Piuttosto, ogni elemento, positivo o negativo, deve essere inserito in un giudizio complessivo sulla condotta del detenuto. Una singola infrazione non può annullare un comportamento positivo mantenuto con continuità, ma deve essere attentamente ponderata.
Nel caso specifico, l’infrazione è stata ritenuta talmente grave da indicare una condotta ancora restia al processo di rieducazione. La richiesta del ricorrente di rivalutare la gravità dell’episodio è stata giudicata estranea al giudizio di legittimità, il cui scopo non è riesaminare i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la concessione della liberazione anticipata non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione complessiva e concreta della personalità e della condotta del detenuto. Una grave infrazione disciplinare, se interpretata dal giudice di merito come sintomo di mancata adesione al percorso rieducativo, può legittimamente giustificare il diniego del beneficio. Inoltre, la Corte di Cassazione conferma che non è sua competenza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del peso di specifici comportamenti, potendo intervenire solo in caso di vizi logici o giuridici nella motivazione, assenti in questo caso. La decisione sottolinea quindi l’importanza di una condotta carceraria costantemente positiva e partecipativa per poter accedere ai benefici penitenziari.
Una singola infrazione disciplinare può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì, se l’infrazione è considerata particolarmente grave e indicativa di un’attitudine incompatibile con il percorso rieducativo. La valutazione viene fatta dal giudice di merito all’interno di un giudizio complessivo sulla condotta del detenuto, dove anche un singolo episodio può essere decisivo.
Cosa valuta il giudice per concedere la liberazione anticipata?
Il giudice valuta la partecipazione proficua del condannato all’opera di rieducazione. Questa valutazione è complessiva e tiene conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi i rapporti disciplinari (sia negativi che positivi) e ogni altro aspetto della condotta tenuta durante il periodo in esame.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare la gravità di un’infrazione disciplinare commessa in carcere?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, il che significa che controlla solo la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della decisione impugnata. Non può entrare nel merito dei fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIff dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanz implignata.
Ritenuto che le censure dedotte nell’atto di impugnazi ne lon so consentite in sede di legittimità – o perché interamente versate in fatto o già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuri ici ci a I giudice di merito e non scandite da specifica critica – e, in ogni caso, sono rranifst infondate.
1.1. L’ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego de la lberaz anticipata, ha osservato che il condannato, durante il perioilo cige valutazione (dal 17 marzo 2021 al 16 settembre 2021), aveva omn . esso una grave infrazione disciplinare (intimidazione e sopraffazione i mpagni), analiticamente descritta, e tenuto, in continuità con i gravi reati ogg :!t condanne in esecuzione, un atteggiamento, anch’esso app fonditamente esaminato, di forte ostilità e di opposizione del tutto incompatibile c n ur I p partecipazione all’opera di rieducazione.
Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fat o / rr a anche giuridicamente ineccepibili, posto che la giurisprudenza di egitl: mit ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al equ ;ito partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disc plinal d essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudin2 ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, Sia por es successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro element eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’ir ter nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazio e di3ciplina porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal letenut (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 – C1),
1.2. Il ricorrente, oltre a ricostruire il quadro normativo che di$cipliria i ex art. 35-bis Ord. Pen. per lamentare generiche violazioni, si è, Irlla ws limitato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie ,: apprezzare un minore disvalore dell’infrazione disciplinare e di smi luir rilevanza quale condizione ostativa alla concessione dell’invocato )enefi operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inanimisibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr cess uali e,
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazion inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav dell causa dì re della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamonto delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore del a NOME delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.