Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6762 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 10/09/1969 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME he ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1° ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME detenuto in espiazione pena, avverso l’ordinanza, emessa il 4 maggio 2024 dal Magistrato di sorveglianza di Pescara che aveva rigettato l’istanza di concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 13 gennaio 2022 al 12 luglio 2022.
A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine al mantenimento di legami con l’associazione mafiosa di appartenenza e, dunque, alla carenza di effettiva partecipazione del detenuto all’opera rieducativa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, chiedendone l’annullamento sulla scorta di quattro motivi.
2.1. Con il primo, ha eccepito inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c ) cod. proc. pen. e 24 Cost., per avere il decidente omesso qualsiasi valutazione della documentazione prodotta dalla difesa relativa ai rapporti informativi della Casa Circondariale di Lanciano dai quali si evince come il ricorrente sia stato ammesso a fruire ai colloqui con i familiari e abbia aderito a tutte le attività trattamentali.
2.2. Con il secondo, ha dedotto mancanza assoluta di motivazione, atteso che, in seguito all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, il Tribunale avrebbe dovuto indicare, con precisione, gli elementi di fatto dai quali desumere i criteri di scelta per la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione della liberazione anticipata.
2.3. Con il terzo motivo, sono stati articolati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione
in relazione agli artt. 4 bis , comma 3, ord. pen. e 3 e 27 Cost, per avere il Tribunale ritenuto sussistente la condizione ostativa alla concessione del beneficio dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sulla scorta della nota della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania dalla quale si evince l’inserimento di COGNOME nella consorteria mafiosa di appartenenza sulla base di operazioni risalenti al 2011 e al 2014.
A ciò si aggiunga che la condotta illecita si Ł arrestata al 15 luglio 2015, sicchØ la natura permanente del reato associativo, contestato nella forma c.d. ‘aperta’, non può produrre alcun effetto negativo ai fini della concessione del beneficio.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il parere della DDA Ł obbligatorio ma non vincolate, giacchØ la verifica sulla sussistenza di rapporti con la consorteria di appartenenza spetta esclusivamente al giudice, dovendo quest’ultimo individuare elementi a supporto della perdurante e qualificata pericolosità del detenuto che prescindono dalla sua precedente affiliazione.
Peraltro, non appare realistico che il mantenimento economico ricevuto dalla moglie, pari a poche centinaia di euro mensili, sia sintomatico di un’affiliazione mafiosa.
2.4. Con l’ultimo motivo, sono stati eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54, 69 bis ord. pen. e 103 ord. pen., per avere il Tribunale omesso di considerare il comportamento intramurario tenuto dal condannato, il quale ha partecipato effettivamente alle attività trattamentali organizzate in istituto, dando così prova del proprio reinserimento sociale, non potendo attribuirsi efficacia dirimente, in senso contrario, alla mancata ammissione dell’addebito.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e, pertanto, va rigettato.
I motivi di impugnazione pongono questioni strettamente connesse e possono essere esaminati congiuntamente.
Il ragionamento del Tribunale si profila fondato su un adeguato approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, rispettoso della disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata sul disposto dell’art. 54 ord. pen. e si Ł articolato secondo parametri logici, congrui e coerenti.
Nel provvedimento impugnato si Ł, in particolare, evidenziato il rilievo impeditivo dispiegato dalla perdurante affiliazione di COGNOME al sodalizio di appartenenza, tenuto conto dei contatti epistolari avvenuti sino al 2023 (e, dunque, in epoca assai prossima) con esponenti del clan , nonchØ di alcune rimesse di denaro ricevute dalla moglie, disoccupata.
Si tratta di emolumenti ritenuti sproporzionati rispetto alla capacità patrimoniale del nucleo familiare.
Tali circostanze ricalcano le modalità attraverso le quali gli affiliati del clanScalisi , al quale il condannato Ł stato ritenuto intraneo, continuavano a mantenere i propri legami con l’organizzazione, nonchØ gli strumenti utilizzati per provvedere alle esigenze economiche dei membri reclusi e dei loro familiari.
Non manifestamente illogica e congruamente motivata si presenta anche la valutazione circa la mancata partecipazione all’opera di rieducazione, atteso che, nonostante la lunga detenzione, non risulta che il detenuto abbia cessato la propria adesione a logiche criminali e mafiose, continuando a negare ogni responsabilità rispetto ai fatti oggetto di condanna e limitandosi ad affermare, genericamente, che la condanna Ł stata il frutto di accuse ingiuste.
Tale comportamento, piuttosto che espressione del diritto a proclamarsi innocente, si iscrive in
logiche tipicamente mafiose, non essendo tali affermazioni motivate e corredate, in base a ciò che risulta dal provvedimento impugnato, da indicazioni su chi avrebbe accusato ingiustamente proprio COGNOME.
La valutazione appare conforme al principio giurisprudenziale secondo cui «ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non Ł sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perchØ essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati» (Sez. 1, n. 28536 del 15/09/2020, V., Rv.279745), rivelandosi così del tutto infondata la protesta di osservanza delle regole di vita inframuraria sollevata dal ricorrente.
Ne deriva che i giudici di sorveglianza hanno valutato il comportamento tenuto dal detenuto, ritenendo, non sulla scorta di presunzioni, ma di un quadro di indicazioni correttamente e chiaramente delineate, che manchi l’effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, anche in ragione della persistenza dei collegamenti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Il Tribunale si Ł attenuto, quindi, al principio in base al quale «in tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato ad un sodalizio di tipo mafioso – incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi ostativa alla concessione del beneficio – presuppone l’autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell’attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l’atteggiamento meramente psichico di chi “si senta mafioso” anche in detenzione, nØ esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell’interessato» (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, Rv. 269506).
Il giudizio sull’attualità di tali collegamenti si Ł fondato, diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, su elementi concreti e indicativi della non meritevolezza di COGNOME all’accesso al beneficio penitenziario.
Pertinente ed esente dai vizi denunciati il riferimento alle informazioni fornite dalla DDA.
Deve essere, infatti, ribadito che «in tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell’autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall’essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall’applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza» (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME