Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22662 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 959/2025
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORINO il 28/09/1969 avverso l’ordinanza del 02/12/2024 del GIP TRIBUNALEdi TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 02/12/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha concesso a NOME COGNOME su istanza della difesa, giorni 45 di liberazione anticipata, in relazione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità dal 15/01/2024 al 15/07/2024, pena sostitutiva della pena detentiva applicata dalla sentenza n. 1533/2023, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 26/09/2023.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino denunciando violazione di legge, perchØ il giudice dell’esecuzione aveva emesso, con ordinanza resa senza formalità e senza fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., un provvedimento che la legge attribuisce alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
Deduce altresì che era stato applicato un istituto previsto per la pena detentiva ad una pena che non aveva alcunchŁ di detentivo.
Per queste ragioni ne chiedeva l’annullamento.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo l’accoglimento del ricorso sull’assorbente rilievo dell’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il ricorso laddove denuncia il vizio di incompetenza funzionale del giudice che ha emesso l’ordinanza; tuttavia, poichØ uno degli argomenti che sostengono l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione attiene all’applicabilità dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, occorre esaminare preliminarmente tale questione sulla quale la prospettazione del ricorrente non Ł invece condivisibile.
L’ art. 20 bis cod. pen. – introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l’art. 1, comma 17 della l. 27 settembre 2021 n. 134 – inserisce il lavoro di pubblica utilità tra le c.d. «pene sostitutive delle pene detentive brevi».
L’art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 71, comma 1 lett. e), d.lgs. n. 150/2022, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L’art. 47 comma 12-bis ord. pen., espressamente richiamato dall’art. 76, l. n. 689/1981, prevede che «all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale…può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54».
Il richiamo a tale disposizione, che pure riguarda l’affidamento in prova, comporta l’applicabilità della disposizione anche a tutte le pene sostitutive (compreso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo), entro i limiti fissati dall’inciso «in quanto compatibili».
Il fatto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo Ł ritenuto ad ogni effetto giuridico pena detentiva in forza del citato art. 57, comma 1, l.n. 689/1981, offre un primo argomento per ritenere tale sanzione sostitutiva compatibile con tutti benefici previsti in relazione all’espiazione delle pene detentive.
Occorre quindi verificare le connotazioni strutturali dell’istituto della liberazione anticipata, ricavabili dall’art. 54 ord. pen., nel testo riformato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112, per valutarne la compatibilità il lavoro di pubblica utilità.
3. La liberazione anticipata Ł un beneficio penitenziario di carattere premiale, che comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata; può essere concesso al condannato a pena detentiva, che ha dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione.
In base al testo vigente dell’art. 54, comma 1, ord. pen. «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione Ł concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piø efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine Ł valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».
La disposizione Ł stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, COGNOME, Rv. 187707 – 01 e la contestuale Sez. U, n. 16 del 18/06/1991, COGNOME, Rv. 187708 – 01) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l’osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, nØ il perseguimento dell’obiettivo di reinserimento nella società; si riteneva, in definitiva, che l’eventuale cessazione dell’esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale.
Tale restrittiva interpretazione Ł stata superata dalla giurisprudenza, affermando che «Ł ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all’avvenuta integrale espiazione della pena ma all’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 1490 del 01/03/2000 COGNOME, Rv. 215936 – 01); o ancora affermando che «in tema di liberazione anticipata, per l’accoglibilità dell’istanza non Ł necessario che l’esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato Ł soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell’art.54 della legge 26 luglio 1975, n.354» (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, COGNOME, Rv. 219554 – 01).
Questa opzione applicativa Ł stata recepita dal legislatore con l’introduzione, nel testo dell’art. 47 ord. pen., del comma 12-bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all’art. 54 all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale».
Questa Corte di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l’applicabilità dell’istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245547; Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315; Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, COGNOME, Rv. 243818; Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, COGNOME, Rv. 243368; Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889), sul presupposto della ‘irrazionalità’ di un sistema che consenta la liberazione anticipata all’affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor piø restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento.
Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall’art. 176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell’esecuzione che determinano l’estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario, Ł divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n. 204 del 1974; n. 282 del 1989).
In particolare, si Ł evidenziato che la liberazione condizionale Ł caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all’art. 230, primo comma, n. 2, cod. pen., che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l’osservanza di specifiche prescrizioni; dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell’esecuzione
(Cost. cost., sent. 204 del 1974; Sez. 1 n. 42468 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245547).
L’evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non Ł piø un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della liberazioneanticipata, non Ł richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all’interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l’istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione.
Se per un verso la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisce piø elemento dirimente per la concessione della liberazione anticipata, per altro il profilo piø caratterizzante dell’espianda pena ai fini della compatibilità con tale beneficio Ł la sua proiezione verso la risocializzazione.
Ebbene il lavoro di pubblica utilità sostitutivo Ł sanzione che si esegue con attività lavorative prestazione di non meno di sei ore e non piø di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato – che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56 bis, commi 1 e 2, legge 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56 ter, legge 689 del 1981), ed ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’UEPE deve riferire al giudice non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689 del 1981).
Nella relazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, si legge che «anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, Ł concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva.
In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, Ł comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».
Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova, dall’altro.
Parallelismo che, a fronte di indici normativi (artt. 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47 comma 12 bis e 54 ord. pen.) che depongono per l’applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l’altro che l’applicazione dell’istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi Ł conforme alla ratio cui si ispira l’intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la piø ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione.
Deve conclusivamente affermarsi il principio che l’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., Ł applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
5. Occorre ora verificare quale sia il giudice competente a concedere il beneficio della liberazione anticipata.
L’art. 63 l.n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, comma 1 lett. m), d.lgs. n. 150/2022, stabilisce al terzo e al quarto comma che:
«Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
Al termine del lavoro di pubblica utilità, l’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall’articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all’articolo 56-bis, quinto comma».
SicchŁ dall’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deriva la competenza funzionale del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale, con le eccezioni di legge.
L’art. 64, comma 2, l. n. 689/81, come modificato dall’art. 71, comma 1 lett. n), d.lgs. n. 150/2022, prevede espressamente la competenza riservata al giudice che ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per decidere sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente a tale pena, a differenza di quanto stabilito per la detenzione domiciliare sostitutiva e per la semilibertà sostitutiva, pene sostitutive per l’esecuzione delle quali Ł stabilita la competenza del magistrato di sorveglianza (così l’art. 62 l.n. 689/81).
La decisione del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sulla modifica delle prescrizioni viene assunta con le modalità previste dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cioŁ con ordinanza emessa senza formalità e senza contraddittorio da comunicare alle parti e avverso la quale può essere proposta opposizione.
La competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Ł fissata espressamente anche per la revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni (art. 66 l.n. 689/81) e gli Ł anche riservata nell’eventualità in cui concorrano anche pene sostitutive di specie
diverse (art. 70, ult. co., l.n. 689/81).
Se tuttavia ciò vale per tutte le decisioni in ordine all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, deve tenersi conto di tutte le disposizioni che disciplinano la concessione del beneficio della liberazione anticipata, che richiamano in maniera incontrovertibile la competenza del magistrato di sorveglianza e che la riforma contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 non ha minimamente intaccato.
L’art. 69, comma 8, ord. pen., nel descrivere i compiti del magistrato di sorveglianza, afferma che egli «provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonchØ sui ricoveri previsti dall’articolo 148 cod. pen.»
L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), ribadisce in maniera espressa e con dato testuale insuperabile la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata in capo al magistrato di sorveglianza (art. 69 bis cit, comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio Ł adottato dal magistrato di sorveglianza»).
Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»).
L’art. 70, comma 1, ord. pen. ribadisce che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio Ł adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti»
Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, capace di resistere a qualsivoglia ricostruzione interpretativa in senso contrario.
Il legislatore del d.lgs. n. 150/2022 ha, quindi, rimosso ogni ostacolo sistematico e testuale all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutiva e ha invece lasciato fermo l’ancoraggio della competenza in capo al magistrato di sorveglianza riguardo ad ogni decisione sulla concessione di tale beneficio ai condannati in espiazione di qualsivoglia sanzione detentiva o sostitutiva.
Di questa scelta ha preso atto la giurisprudenza di legittimità con un pronunciamento al quale deve darsi continuità (cfr. Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).
Deve quindi ritenersi funzionalmente incompetente il Giudice dell’esecuzione ad emettere l’ordinanza di concessione della liberazione anticipata. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso e con assorbimento di tutte le altre censure mosse dal pubblico ministero ricorrente avverso l’impugnato provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al magistrato di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 07/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME