Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46785 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a COSENZA il 14/02/1986
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pescara, il 27 novembre 2023, ha, tra l’altro, disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri intercorsi tra il 16 maggio 2019 ed il 15 novembre 2021.
Ha, in proposito, rilevato che COGNOME è stato condannato alla pena di diciassette anni di reclusione per il delitto di omicidio volontario, commesso nel 2011 e per il quale egli è stato sottoposto a misura cautelare detentiva a partire dal 16 maggio 2019, ciò che, avuto riguardo alla gravità dell’addebito, induce ad escludere che egli abbia da subito partecipato all’azione rieducativa e giustifica, dunque, il rigetto della richiesta in relazione ai primi due semestri, che vanno dal 16 maggio 201.9 al 15 maggio 2020.
Ha aggiunto, quanto al periodo successivo, che COGNOME ha detenuto ed utilizzato per più di un anno (dal 25 ottobre 2020 all’8 novembre 2021), in costanza di restrizione carceraria, un telefono cellulare, così rendendosi autore di un contegno che, oltre ad assumere rilevanza criminale, vale, di per sé, a precludere il riconoscimento del beneficio invocato.
Ha, infine, rilevato che il reclamante è stato colpito, nel 2022, da altro titol cautelare per il delitto di associazione mafiosa, essendo emerso dalle espletate investigazioni che egli è da tempo affiliato alla cosca di appartenenza e non ha mai rescisso il vincolo associativo.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto al rigetto del reclamo sula base di considerazioni manifestamente illogiche e senza tener conto: dell’esclusione, nel processo per omicidio, dell’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen; della regolarità, nei primi due semestri, della condotta carceraria; della fattiva partecipazione all’azione rieducativa, attestata dallo svolgimento di attività lavorativa e dalla dedizione allo studio, che gli è valsa il riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri (dal 16 novembre 2021 al 15 maggio 2023) successivi a quelli de quibus agitur; dell’assenza di precise informazioni in merito a tempi e modalità della sua militanza mafiosa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con esclusivo riferimento ai semestri decorsi tra il 16 maggio 2019 ed il 15 maggio 2020 mentre va, per il resto, disatteso.
Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità, per carenza di legittimazione ed ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dei motivi redatti, personalmente, dal condannato il 17 maggio 20244
L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della
mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, RV. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto – quanto al periodo 16 maggio 201915 maggio 2020 – ai canoni ermeneutici testé delineati, perché ha disatteso la richiesta del condannato sulla scorta di un percorso argomentativo manifestamente illogico, imperniato in via esclusiva sulla relazione temporale tra l’applicazione della misura cautelare e la partecipazione all’azione rieducativa che, ha ritenuto, deve escludersi nel lasso immediatamente successivo alla restrizione.
Il ragionamento sotteso all’ordinanza impugnata si incentra, per questa parte, su una mera illazione che non è in alcun modo suffragata in punto di fatto (nulla essendo specificato in merito al contegno serbato da COGNOME nel torno di tempo considerato) e non tiene conto, peraltro, dello iato, pari ad oltre sette anni, esistente tra la commissione del delitto che è valso a COGNOME la privazione della libertà personale e la sua sottoposizione al titolo custodiale, onde non è dato comprendere su cosa poggi, dal punto di vista logico, l’assunto che vuole il condannato mostrarsi, all’indomani del suo arresto per un fatto, ancorché di massima gravità, parecchio risalente, refrattario ad intraprendere un percorso teso alla risocializzazione.
La frattura razionale che inficia la motivazione dell’ordinanza impugnata non è, d’altro canto, sanata dal riferimento alla sopravvenuta contestazione associativa che non è accompagnato dalla congrua, ancorché sintetica, esposizione delle connotazioni fattuali dell’ipotizzata partecipazione e del compendio indiziario che sorregge l’impostazione accusatoria in termini sufficienti a concretizzare l’addebito di persistente sussistenza del legame di COGNOME con il sodalizio di appartenenza.
Né, va, per completezza, aggiunto, il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, tratto argomento in chiave retrospettiva – come pure avrebbe potuto fare, stando all’indirizzo ermeneutico al quale sopra si è fatto cenno – alla condotta trasgressiva successivamente posta in essere da COGNOME.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento ai semestri decorsi dal 16 maggio 2020 al 15 novembre 2021, nel corso dei quali COGNOME è stato protagonista di una assai grave condotta trasgressiva, consistente nell’acquisizione della disponibilità e nell’utilizzo, nell’arco di oltre un anno, di telefono cellulare e sicuramente dimostrativa di mancata adesione ad un progetto di socializzazione consapevole.
I giudici di sorveglianza hanno ritenuto che la comprovata propensione di COGNOME alla violazione delle regole da seguire in costanza di detezione e la notevole durata dell’illecito, che ha, peraltro, assunto rilevanza penale ai sensi dell’art. 39:1ter cod. pen., valgano ad attestare, con riferimento a tutti i semestri (la detenzione del device ha avuto, invero, inizio nel primo dei semestri considerati e si è ininterrottamente protratta sino all’ultimo), la sua mancata adesione al trattamento.
Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, che è accompagnata dal generico rilievo dell’omessa valutazione degli elementi, introdotti su suo impulso, che depongono in senso contrario, sicché si impone, per questa parte, il rigetto dell’impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della liberazione anticipata pefi semestri dal 16/5/2019 al 15/5/2020 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 27/03/2024.