Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 02/10/1986
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione;
che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento;
che la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355);
che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti;
che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 d 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento – con riferimento al semestre indicato nel provvedimento impugnato – dalla commissione, da parte di Skiba, in epoca immediatamente successiva al periodo interessato dall’istanza, di numerosi reati, contegno espressivo, con ogni evidenza, del radicale fallimento dell’azione rieducativa;
che, a fronte di un provvedimento completo e congruamente motivato, COGNOME frappone, con l’unico motivo di ricorso, considerazioni che – in quanto vedenti
sull’omessa esecuzione, da parte del Tribunale di sorveglianza, di approfondimenti in ordine al contegno da lui serbato in costanza di restrizione carceraria (laddove,
peraltro, il semestre de quo agitur è
stato espiato in regime di arresti domiciliari)
– non valgono in alcun modo a metterne in dubbio la piena legittimità, avuto riguardo, vieppiù, all’assenza di elementi, che il ricorrente si astiene dal
prospettare, idonei a contraddire o smentire le argomentazioni sottese al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata – in ragione della manifesta infondatezza dell’unico motivo – la inammissibilità del ricorso, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2025.